Categoria: Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
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Art. 1315 — Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata [752].
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Art. 1316 — Obbligazioni indivisibili
L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
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Art. 1317 — Disciplina delle obbligazioni indivisibili
Le obbligazioni indivisibili [1316] sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali [1292 ss.], in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
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Art. 1318 — Indivisibilità nei confronti degli eredi
L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore [1295].
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Art. 1319 — Diritto di esigere l’intero
Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile [1316]. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
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Art. 1320 — Estinzione parziale
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile [1316] se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione…
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Art. 1314 — Obbligazioni divisibili
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.