Categoria: Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni
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Art. 1279 — Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
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Art. 1295 — Divisibilità tra gli eredi
Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote [752, 754, 1318].
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Art. 1311 — Rinunzia alla solidarietà
Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri [1313].Rinunzia alla solidarietà: 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva; 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di…
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Art. 1280 — Debito di specie monetaria avente valore intrinseco
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si…
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Art. 1296 — Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
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Art. 1312 — Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l’azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
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Art. 1281 — Leggi speciali
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
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Art. 1297 — Eccezioni personali
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori [1945].A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
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Art. 1313 — Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.
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Art. 1282 — Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto [820, 1194, 1224], salvo che la legge [1207, 1825, 2033, 2036] o il titolo [1815, 1825] stabiliscano diversamente.Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [1219].Se il credito ha per oggetto…
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Art. 1298 — Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
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Art. 1314 — Obbligazioni divisibili
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
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Art. 1283 — Anatocismo
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
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Art. 1299 — Regresso tra condebitori
Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi [1203 n. 3].Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel…
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Art. 1315 — Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata [752].
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Art. 1284 — Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio…
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Art. 1300 — Novazione
La novazione [1230] tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori [1233]. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo.Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto…
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Art. 1316 — Obbligazioni indivisibili
L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
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Art. 1285 — Obbligazione alternativa
Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra [1181].
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Art. 1301 — Remissione
La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.Se la…
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Art. 1317 — Disciplina delle obbligazioni indivisibili
Le obbligazioni indivisibili [1316] sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali [1292 ss.], in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
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Art. 1286 — Facoltà di scelta
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.Se la scelta deve essere fatta da più persone, il…
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Art. 1302 — Compensazione
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazioneciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
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Art. 1318 — Indivisibilità nei confronti degli eredi
L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore [1295].
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Art. 1287 — Decadenza dalla facoltà di scelta
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest’ultimo.Se la scelta è rimessa a un terzo e…
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Art. 1303 — Confusione
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.
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Art. 1319 — Diritto di esigere l’intero
Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile [1316]. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
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Art. 1288 — Impossibilità di una delle prestazioni
L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione [1174, 1346], o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1256].
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Art. 1304 — Transazione
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare.
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Art. 1320 — Estinzione parziale
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile [1316] se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione…
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Art. 1289 — Impossibilità colposa di una delle prestazioni
Quando la scelta spetta al debitore, l’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile [1288]. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, qualora non preferisca eseguire l’altra prestazione, e chiedere il risarcimento dei danni.Quando la scelta spetta…
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Art. 1305 — Giuramento
Il giuramento [2736] sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti: il giuramento ricusato dal creditore…
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Art. 1290 — Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che è divenuta impossibile per l’ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.
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Art. 1306 — Sentenza
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori [2909].Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla…
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Art. 1291 — Obbligazione con alternativa multipla
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.
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Art. 1307 — Inadempimento
Se l’adempimento dell’obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altricondebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
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Art. 1292 — Nozione della solidarietà
L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera…
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Art. 1308 — Costituzione in mora
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell’articolo 1310.La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
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Art. 1277 — Debito di somma di danaro
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
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Art. 1293 — Modalità varie dei singoli rapporti
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse [1944 comma 2], o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
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Art. 1309 — Riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
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Art. 1278 — Debito di somma di monete non aventi corso legale
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento [1182].
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Art. 1294 — Solidarietà tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido [1716, 1944, 1946, 2054, 2055], se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente [754].
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Art. 1310 — Prescrizione
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione [2943 ss.] contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori [1308]La sospensione della prescrizione [2942] nei rapporti di uno dei debitori o di uno…