Categoria: Sezione II – Della remissione
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Art. 1236 — Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare.
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Art. 1237 — Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
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Art. 1238 — Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito [1240].
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Art. 1239 — Fideiussori
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.
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Art. 1240 — Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione.