Categoria: Sezione I – Della novazione
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Art. 1230 — Novazione oggettiva
La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso [1231 ss., 1320].La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
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Art. 1231 — Modalità che non importano novazione
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine [1183] e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione [1823].
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Art. 1232 — Privilegi, pegno e ipoteche
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito [1233, 2878].
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Art. 1233 — Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi [2745], il pegno [2784] e le ipoteche [2808] del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
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Art. 1234 — Inefficacia della novazione
La novazione è senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria.Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
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Art. 1235 — Novazione soggettiva
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo [1268 ss.].