Categoria: Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni
-
Art. 1220 — Offerta non formale
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo [1181].
-
Art. 1221 — Effetti della mora sul rischio
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova [2697] che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore [1805].In qualunque modo sia perita o smarrita [1257] una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi…
-
Art. 1222 — Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare: ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.
-
Art. 1223 — Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l’inadempimento [2057] o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [2056 comma 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [1225, 1382, 1479 comma 2, 1515, 1516, 1518, 1589, 1591, 1696, 1905, 2056].
-
Art. 1224 — Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, [1284 comma 3] gli interessi…
-
Art. 1225 — Prevedibilità del danno
Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo [2043] del debitore, il risarcimento [1223] è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.
-
Art. 1226 — Valutazione equitativa del danno
Se il danno [1218, 1223] non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa [2056].
-
Art. 1227 — Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate [2055].Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza [1175, 2056].
-
Art. 1228 — Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro [1229, 1717, 2049].
-
Art. 1229 — Clausole di esonero da responsabilità
È nullo [1419] qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore [1228] per dolo o per colpa grave.È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari [1228] costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di…
-
Art. 1218 — Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [1221, 1229, 1257, 1307, 1557, 1558, 1673, 1693, 1821, 2740; 160 disp. trans.].
-
Art. 1219 — Costituzione in mora
Il debitore [1208, 1220] è costituito in mora [2943] mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [1308; 160].Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione [1460]; 3) quando è scaduto il termine [1183], se la…