Categoria: Sezione III – Della mora del creditore
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Art. 1215 — Spese
Quando l’offerta reale [1209] e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
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Art. 1216 — Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’articolo 1209 [73, 75; 137 c.p.c].Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha…
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Art. 1217 — Obbligazioni di fare
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso [80].
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Art. 1206 — Condizioni
Il creditore è in mora [1207] quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli [1208, 1217] nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione [1175; 160].
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Art. 1207 — Effetti
Quando il creditore è in mora [1206], è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le…
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Art. 1208 — Requisiti per la validità dell’offerta
Affinché l’offerta sia valida è necessario [1215, 1220]: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui [1190]; 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere [1180, 1191]; 3) che comprenda la totalità della somma [1181] o delle cose dovute, dei frutti [820]…
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Art. 1209 — Offerta reale e offerta per intimazione
Se l’obbligazione ha per oggetto danaro [1277 ss.], titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale [73, 74].Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [1182, 1510], l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle [1210, 1211], fatta mediante atto a lui notificato nelle…
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Art. 1210 — Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito [1211 ss.; 77, 78].Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [324], il debitore non può più ritirarlo ed è…
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Art. 1211 — Cose deperibili o di dispendiosa custodia
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia [1207 comma 2] sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale [1209] o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate [2796; 529 ss. c.p.c.] e a depositarne il prezzo…
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Art. 1212 — Requisiti del deposito
Per la validità del deposito è necessario [73]: 1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata [137 c.p.c.] al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata [74]; 2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi [1224, 1284] e i frutti dovuti fino…
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Art. 1213 — Ritiro del deposito
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido [1210 comma 2], il creditore consente che il debitore ritiri il…
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Art. 1214 — Offerta secondo gli usi e deposito
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.