Categoria: Sezione II – Del pagamento con surrogazione
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Art. 1205 — Surrogazione parziale
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario [1181].
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Art. 1201 — Surrogazione per volontà del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo [1180], può [1202] surrogarlo nei propri diritti [754, 756, 2843]. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
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Art. 1202 — Surrogazione per volontà del debitore
Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa…
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Art. 1203 — Surrogazione legale
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto,…
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Art. 1204 — Terzi garanti
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1263.