Categoria: Titolo I – Delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320)
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Art. 1284 — Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio…
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Art. 1300 — Novazione
La novazione [1230] tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori [1233]. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo.Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto…
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Art. 1316 — Obbligazioni indivisibili
L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
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Art. 1285 — Obbligazione alternativa
Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra [1181].
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Art. 1301 — Remissione
La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.Se la…
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Art. 1317 — Disciplina delle obbligazioni indivisibili
Le obbligazioni indivisibili [1316] sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali [1292 ss.], in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
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Art. 1286 — Facoltà di scelta
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.Se la scelta deve essere fatta da più persone, il…
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Art. 1302 — Compensazione
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazioneciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
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Art. 1318 — Indivisibilità nei confronti degli eredi
L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore [1295].
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Art. 1287 — Decadenza dalla facoltà di scelta
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest’ultimo.Se la scelta è rimessa a un terzo e…
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Art. 1303 — Confusione
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.
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Art. 1319 — Diritto di esigere l’intero
Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile [1316]. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
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Art. 1288 — Impossibilità di una delle prestazioni
L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione [1174, 1346], o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1256].
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Art. 1304 — Transazione
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare.
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Art. 1320 — Estinzione parziale
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile [1316] se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione…
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Art. 1273 — Accollo
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [1411].L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [1230, 1268, 1272, 1274].Se non…
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Art. 1289 — Impossibilità colposa di una delle prestazioni
Quando la scelta spetta al debitore, l’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile [1288]. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, qualora non preferisca eseguire l’altra prestazione, e chiedere il risarcimento dei danni.Quando la scelta spetta…
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Art. 1305 — Giuramento
Il giuramento [2736] sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti: il giuramento ricusato dal creditore…
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Art. 1274 — Insolvenza del nuovo debitore
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato [1276].Le medesime disposizioni…
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Art. 1290 — Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che è divenuta impossibile per l’ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.
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Art. 1306 — Sentenza
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori [2909].Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla…
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Art. 1275 — Estinzione delle garanzie
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
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Art. 1291 — Obbligazione con alternativa multipla
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.
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Art. 1307 — Inadempimento
Se l’adempimento dell’obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altricondebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
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Art. 1276 — Invalidità della nuova obbligazione
Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate dai terzi.
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Art. 1292 — Nozione della solidarietà
L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera…
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Art. 1308 — Costituzione in mora
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell’articolo 1310.La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
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Art. 1277 — Debito di somma di danaro
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
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Art. 1293 — Modalità varie dei singoli rapporti
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse [1944 comma 2], o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
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Art. 1309 — Riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
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Art. 1278 — Debito di somma di monete non aventi corso legale
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento [1182].
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Art. 1294 — Solidarietà tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido [1716, 1944, 1946, 2054, 2055], se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente [754].
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Art. 1310 — Prescrizione
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione [2943 ss.] contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori [1308]La sospensione della prescrizione [2942] nei rapporti di uno dei debitori o di uno…
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Art. 1279 — Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
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Art. 1295 — Divisibilità tra gli eredi
Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote [752, 754, 1318].
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Art. 1311 — Rinunzia alla solidarietà
Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri [1313].Rinunzia alla solidarietà: 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva; 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di…
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Art. 1280 — Debito di specie monetaria avente valore intrinseco
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si…
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Art. 1296 — Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
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Art. 1312 — Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l’azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
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Art. 1281 — Leggi speciali
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
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Art. 1297 — Eccezioni personali
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori [1945].A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
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Art. 1313 — Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.
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Art. 1282 — Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto [820, 1194, 1224], salvo che la legge [1207, 1825, 2033, 2036] o il titolo [1815, 1825] stabiliscano diversamente.Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [1219].Se il credito ha per oggetto…
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Art. 1298 — Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
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Art. 1314 — Obbligazioni divisibili
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
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Art. 1283 — Anatocismo
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
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Art. 1299 — Regresso tra condebitori
Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi [1203 n. 3].Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel…
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Art. 1315 — Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata [752].
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Art. 1188 — Destinatario del pagamento
Il pagamento deve essere fatto al creditore [1189, 1190] o al suo rappresentante [320, 374 n. 2, 2213 ss.], ovvero alla persona indicata dal creditore [1269, 1777] o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo [1208 n. 1].Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo…
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Art. 1204 — Terzi garanti
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1263.
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Art. 1220 — Offerta non formale
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo [1181].
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Art. 1236 — Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare.
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Art. 1252 — Compensazione volontaria
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
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Art. 1268 — Delegazione cumulativa
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.
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Art. 1173 — Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo [2043] a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
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Art. 1189 — Pagamento al creditore apparente
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito [2033 ss.].
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Art. 1205 — Surrogazione parziale
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario [1181].
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Art. 1221 — Effetti della mora sul rischio
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova [2697] che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore [1805].In qualunque modo sia perita o smarrita [1257] una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi…
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Art. 1237 — Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
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Art. 1253 — Effetti della confusione
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue [1014 n. 2, 1072, 1303], e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
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Art. 1269 — Delegazione di pagamento
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato.Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
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Art. 1174 — Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
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Art. 1190 — Pagamento al creditore incapace
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace.
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Art. 1206 — Condizioni
Il creditore è in mora [1207] quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli [1208, 1217] nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione [1175; 160].
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Art. 1222 — Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare: ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.
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Art. 1238 — Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito [1240].
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Art. 1254 — Confusione rispetto ai terzi
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [978 ss.] o di pegno [2800] sul credito.
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Art. 1270 — Estinzione della delegazione
Il delegante può revocare [1324] la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.Il delegato può assumere l’obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.
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Art. 1175 — Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [1227, 1337, 1338, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 1746 1, 1759, 1805 1, 1914, 2598, n. 3; 88 c.p.c.].
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Art. 1191 — Pagamento eseguito da un incapace
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità [1190, 1443, 1933, 2034].
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Art. 1207 — Effetti
Quando il creditore è in mora [1206], è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le…
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Art. 1223 — Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l’inadempimento [2057] o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [2056 comma 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [1225, 1382, 1479 comma 2, 1515, 1516, 1518, 1589, 1591, 1696, 1905, 2056].
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Art. 1239 — Fideiussori
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.
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Art. 1255 — Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.
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Art. 1271 — Eccezioni opponibili dal delegato
Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.Il delegato non può…
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Art. 1176 — Diligenza nell’adempimento
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata [2104, 2145 comma 2, 2174, 2224 comma 1, 2232, 2236].
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Art. 1192 — Pagamento eseguito con cose altrui
Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre [1478], salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno [1218].
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Art. 1208 — Requisiti per la validità dell’offerta
Affinché l’offerta sia valida è necessario [1215, 1220]: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui [1190]; 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere [1180, 1191]; 3) che comprenda la totalità della somma [1181] o delle cose dovute, dei frutti [820]…
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Art. 1224 — Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, [1284 comma 3] gli interessi…
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Art. 1240 — Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione.
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Art. 1256 — Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile [1218, 1463].Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento [1219]. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione [1325 n. 2] o alla natura dell’oggetto,…
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Art. 1272 — Espromissione
Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo.Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.Può opporgli invece le eccezioni…
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Art. 1177 — Obbligazione di custodire
L’obbligazione di consegnare [1476, 1575, 1590, 1718] una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna [1477, 1768, 1770, 1804].
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Art. 1193 — Imputazione del pagamento
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi,…
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Art. 1209 — Offerta reale e offerta per intimazione
Se l’obbligazione ha per oggetto danaro [1277 ss.], titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale [73, 74].Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [1182, 1510], l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle [1210, 1211], fatta mediante atto a lui notificato nelle…
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Art. 1225 — Prevedibilità del danno
Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo [2043] del debitore, il risarcimento [1223] è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.
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Art. 1241 — Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
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Art. 1257 — Smarrimento di cosa determinata
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente.
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Art. 1178 — Obbligazione generica
Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media [664, 1378, 1465].
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Art. 1194 — Imputazione del pagamento agli interessi
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi [1199 comma 2].
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Art. 1210 — Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito [1211 ss.; 77, 78].Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [324], il debitore non può più ritirarlo ed è…
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Art. 1226 — Valutazione equitativa del danno
Se il danno [1218, 1223] non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa [2056].
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Art. 1242 — Effetti della compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio.La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
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Art. 1258 — Impossibilità parziale
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile [1181, 1464, 1672, 2175].La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.
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Art. 1179 — Obbligo di garanzia
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale [2784, 2808] o personale [1936], ovvero altra sufficiente cautela.
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Art. 1195 — Quietanza con imputazione
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa [1193], se non vi è stato dolo [1439] o sorpresa da parte del creditore.
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Art. 1211 — Cose deperibili o di dispendiosa custodia
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia [1207 comma 2] sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale [1209] o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate [2796; 529 ss. c.p.c.] e a depositarne il prezzo…
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Art. 1227 — Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate [2055].Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza [1175, 2056].
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Art. 1243 — Compensazione legale e giudiziale
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquid ed esigibili.Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la…
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Art. 1259 — Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile [1256], in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.