Categoria: Titolo XIII – Degli alimenti (artt. 433-448 bis)
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Art. 441 — Concorso di obbligati
Se più persone sono obbligate nello stesso grado, alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche [438].Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte…
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Art. 442 — Concorso di aventi diritto
Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela [76] e dei rispettivi bisogni [438], e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia…
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Art. 443 — Modo di somministrazione degli alimenti
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione [1287].In caso di urgente necessità l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente…
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Art. 444 — Adempimento della prestazione alimentare
L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.
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Art. 445 — Decorrenza degli alimenti
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [163 c.p.c.] o dal giorno della costituzione in mora [1219] dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale [2948 n. 2].
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Art. 446 — Assegno provvisorio
Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati [1292], a carico di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri [282 c.p.c.].
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Art. 447 — Inammissibilità di cessione e di compensazione
Il credito alimentare non può essere ceduto [1260].L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione [1241], neppure quando si tratta di prestazioni arretrate [545 c.p.c.].
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Art. 448 — Cessazione per morte dell’obbligato
L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza [50, 63].
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Art. 433 — Persone obbligate
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine: 1) il coniuge [51, 156]; 2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [, anche naturali]; 3) i genitori [279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore [434];…
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Art. 448 bis — Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli
Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione.
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Art. 434 — Cessazione dell’obbligo tra affini
L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora [433 nn. 4 e 5] cessano [504]: 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze; 2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità [78], e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e…
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Art. 435 — Obbligo dei genitori e dei figli naturali [ABROGATO]
[Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell’alimentando.Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell’alimentando.Il genitore deve altresi gli alimenti strettamente necessari ai figli…
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Art. 436 — Obbligo tra adottante e adottato
L’adottante [291] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [legittimi o naturali] di lui [433 n. 3].
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Art. 437 — Obbligo del donatario
Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria [438 co. III, 785, 801].
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Art. 438 — Misura degli alimenti
Gli alimenti possono essere chiesti [445] solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche [440, 441] di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita…
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Art. 439 — Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario [433, n. 6].Possono comprendere anche le spese per l’educazione e l’istruzione se si tratta di minore.
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Art. 440 — Cessazione, riduzione e aumento
Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi riceve [438], l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato.Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado…