Categoria: Capo II – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
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Art. 418 — Poteri dell’autorità giudiziaria
Promosso il giudizio di interdizione [712 c.p.c.], può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente [415].Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione [414], il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria 714 c.p.c.].Se nel…
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Art. 419 — Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando.Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi [77] dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.Dopo l’esame, qualora sia…
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Art. 420 — Internamento definitivo in manicomio [ABROGATO]
[La nomina del tutore provvisorio puo essere altresi disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l’istanza d’interdizione non e stata proposta dalle…
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Art. 421 — Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione
L’interdizione [414] e l’inabilitazione [415] producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’articolo 416.
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Art. 422 — Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione [414] o d’inabilitazione [415], può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [419] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato [324 c.p.c.].
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Art. 423 — Pubblicità
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [419] e la sentenza d’interdizione [414] o di inabilitazione [415] devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro [48, 49] e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita [430, 42].
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Art. 424 — Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’articolo 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore…
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Art. 425 — Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato
L’inabilitato [414] può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare [100; 732 c.p.c.]. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.
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Art. 426 — Durata dell’ufficio
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato [424] oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.
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Art. 427 — Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato
Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore.Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione…
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Art. 428 — Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta [414], si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.L’annullamento…
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Art. 429 — Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione
Quando cessa la causa dell’interdizione [414] o dell’inabilitazione [415], queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [74, 76] o degli affini entro il secondo grado [78], del tutore dell’interdetto [424], del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero.Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa…
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Art. 414 — Persone che possono essere interdette
Il maggiore di età [2] e il minore emancipato [390], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [85, 119, 193, 245, 417 ss., 429, 2949 n. 1; 40; 643 c.p.; 712 c.p.c.] quando ciò è necessario per assicurare la loro…
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Art. 430 — Pubblicità
Alla sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’articolo 423.
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Art. 415 — Persone che possono essere inabilitate
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione [414], può essere inabilitato [166, 193, 429; 40; 712 c.p.c.].Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità [776] o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi…
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Art. 431 — Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione [429] produce i suoi effetti appena passata in giudicato [324 c.p.c.].Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione [133 c.p.c.] della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [432].
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Art. 416 — Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età
Il minore non emancipato può essere interdetto [414] o inabilitato [415] nell’ultimo anno della sua minore età [2]. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto [421] dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore [40].
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Art. 432 — Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione
L’autorità giudiziaria [712, 720 c.p.c.] che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.Si applica anche in questo caso, il primo comma dell’articolo precedente.Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione [426] compiuti dall’inabilitato [415] dopo la pubblicazione della sentenza che…
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Art. 417 — Istanza d’interdizione o di inabilitazione
L’interdizione [414] o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini [78] entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [69 c.p.c.].Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha…