Categoria: Titolo XI – Dell’affiliazione e dell’affidamento (artt. 400-403)
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Art. 400 — Norme regolatrici dell’assistenza dei minori
L’assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo [31 Cost.].
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Art. 401 — Limiti di applicazione delle norme
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino [254] [258] nell’impossibilità di provvedere al loro mantenimento.Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l’educazione o la…
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Art. 402 — Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza
L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [343 ss.], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [346], e in tutti i casi nei quali l’esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito [330,…
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Art. 403 — Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo…