Categoria: Capo II – Dell’emancipazione
-
Art. 395 — Rifiuto del consenso da parte del curatore
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’atto.
-
Art. 396 — Inosservanza delle precedenti norme
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’articolo 394 possono essere annullati istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa [1441 ss.].Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’articolo 378.
-
Art. 397 — Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale
Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore.L’autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d’ufficio sentito il minore emancipato.Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione,…
-
Art. 398 — Revoca dell’emancipazione [ABROGATO]
[Quando gli atti del minore ne dimostrano l’incapacità ad amministrare, l’emancipazione accordata per l’articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l’emancipazione o anche d’ufficio, sentito il minore.Revocata l’emancipazione, il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela e vi rimane sino all’età maggiore.]
-
Art. 399 — Pubblicità [ABROGATO]
[I provvedimenti con i quali e concessa o revocata l’emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile perche li annoti in margine all’atto di nascita dell’emancipato.La pubblicita dei provvedimenti relativi all’autorizzazione dell’esercizio dell’impresa commerciale o alla revoca dell’autorizzazione e regolata dal libro V.]
-
Art. 391 — Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare [ABROGATO]
[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta o del tutore.L’emancipazione puo essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non puo accordare la emancipazione senza il consenso del genitore…
-
Art. 392 — Curatore dell’emancipato
Curatore del minore sposato con persona maggiore di età [2] è il coniuge.Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare [344] può nominare [43, 45] un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età [117], o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio…
-
Art. 393 — Incapacità o rimozione del curatore
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384 [129].
-
Art. 394 — Capacità dell’emancipato
L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione [320, 374, 1572].Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto [75 c.p.c.].Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione [374],…