Categoria: Sezione V – Del rendimento del conto finale
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Art. 385 — Conto finale
Il tutore che cessa dalle funzioni [383] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga [263 c.p.c.].
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Art. 386 — Approvazione del conto
Il giudice tutelare invita il protutore [360], il minore divenuto maggiore [2] o emancipato [390] ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni [388].Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva [295]; in caso contrario nega…
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Art. 387 — Prescrizione delle azioni relative alla tutela
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono [2941 n. 5, 2946] in cinque anni dal compimento della maggiore età [2] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte…
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Art. 388 — Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore [2] può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto [386] della tutela [295, 596, 779].La convenzione può essere annullata [1425, 1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
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Art. 389 — Registro delle tutele
Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari [363] e dei rendiconti [385] e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore…