Categoria: Sezione IV – Della cessazione del tutore dall’ufficio
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Art. 383 — Esonero dall’ufficio
Il giudice tutelare [344] può sempre esonerare [43, 45] il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352].
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Art. 384 — Rimozione e sospensione del tutore
Il giudice tutelare può rimuovere [43, 45] dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza [382] o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [393].Il giudice non può rimuovere il tutore se…