Categoria: Sezione II – Del tutore e del protutore
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Art. 351 — Dispensa dall’ufficio tutelare
Sono dispensati dall’ufficio di tutore: 1) ; 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri; 3) i membri del Sacro Collegio; 4) i Presidenti delle Assemblee legislative; 5) i Ministri Segretari di Stato. Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4, 5, possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa .
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Art. 352 — Dispensa su domanda
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda [353] dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente; 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime; 3) ; 4) i militari in attività di servizio; 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;…
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Art. 353 — Domanda di dispensa
La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare [344] prima della prestazione del giuramento [349], salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona [360].
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Art. 354 — Tutela affidata a enti di assistenza
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare [43] ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore [43] o all’ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei…
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Art. 355 — Protutore
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione [360, 383].Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’articolo 354.
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Art. 356 — Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore
Chi fa una donazione [769] o dispone con testamento [587] a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati [366, 78 c.p.c.].Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite…
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Art. 345 — Denunzie al giudice tutelare
L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore [2] ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento [620] contenente la designazione di un tutore o di un protutore [360],…
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Art. 346 — Nomina del tutore e del protutore
Il giudice tutelare [344], appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela [345], procede alla nomina del tutore e del protutore.
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Art. 347 — Tutela di più fratelli
È nominato un solo tutore [348] a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra i minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale [320].
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Art. 348 — Scelta del tutore
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale [316]. La designazione può essere fatta per testamento [587], per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2703].Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore…
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Art. 349 — Giuramento del tutore
Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza [353].
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Art. 350 — Incapacità all’ufficio tutelare
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio [393]: 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale [348]; 3) coloro che hanno o sono per…