Categoria: Capo I – Della tutela dei minori
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Art. 351 — Dispensa dall’ufficio tutelare
Sono dispensati dall’ufficio di tutore: 1) ; 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri; 3) i membri del Sacro Collegio; 4) i Presidenti delle Assemblee legislative; 5) i Ministri Segretari di Stato. Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4, 5, possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa .
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Art. 367 — Dichiarazione di debiti o crediti del tutore
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo di interpellarlo al riguardo.Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare [344] all’atto del deposito [46, 48].In ogni caso…
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Art. 383 — Esonero dall’ufficio
Il giudice tutelare [344] può sempre esonerare [43, 45] il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352].
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Art. 352 — Dispensa su domanda
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda [353] dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente; 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime; 3) ; 4) i militari in attività di servizio; 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;…
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Art. 368 — Omissione della dichiarazione
Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.
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Art. 384 — Rimozione e sospensione del tutore
Il giudice tutelare può rimuovere [43, 45] dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza [382] o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [393].Il giudice non può rimuovere il tutore se…
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Art. 353 — Domanda di dispensa
La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare [344] prima della prestazione del giuramento [349], salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona [360].
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Art. 369 — Deposito di titoli e valori
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore [1992, 2003] e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito [251] designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento…
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Art. 385 — Conto finale
Il tutore che cessa dalle funzioni [383] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga [263 c.p.c.].
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Art. 354 — Tutela affidata a enti di assistenza
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare [43] ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore [43] o all’ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei…
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Art. 370 — Amministrazione prima dell’inventario
Prima che sia compiuto l’inventario, la amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.
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Art. 386 — Approvazione del conto
Il giudice tutelare invita il protutore [360], il minore divenuto maggiore [2] o emancipato [390] ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni [388].Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva [295]; in caso contrario nega…
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Art. 355 — Protutore
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione [360, 383].Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’articolo 354.
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Art. 371 — Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione
Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore se capace di…
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Art. 387 — Prescrizione delle azioni relative alla tutela
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono [2941 n. 5, 2946] in cinque anni dal compimento della maggiore età [2] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte…
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Art. 356 — Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore
Chi fa una donazione [769] o dispone con testamento [587] a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati [366, 78 c.p.c.].Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite…
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Art. 372 — Investimento di capitali
I capitali del minore devono, previa autorizzazione [43, 45] del giudice tutelare [344], essere dal tutore investiti: 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 2) nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato; 3) in mutui [1813] garantiti da idonea ipoteca [2808] sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti…
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Art. 388 — Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore [2] può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto [386] della tutela [295, 596, 779].La convenzione può essere annullata [1425, 1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
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Art. 357 — Funzioni del tutore
Il tutore ha la cura della persona del minore [371], lo rappresenta in tutti gli atti civili [1387] e ne amministra i beni.
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Art. 373 — Titoli al portatore
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore [2003], il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga [43, 45] che siano depositati in cauta custodia [369].
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Art. 389 — Registro delle tutele
Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari [363] e dei rendiconti [385] e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore…
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Art. 358 — Doveri del minore
Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.
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Art. 374 — Autorizzazione del giudice tutelare
Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio; 2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 3) riscuotere capitali; 4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche…
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Art. 359 — Cattiva condotta del minore [ABROGATO]
[Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni puo ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.Contro il…
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Art. 375 — Autorizzazione del tribunale [ABROGATO]
[Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale [732 c.p.c., 38]: 1) alienare beni [376], eccettuati i frutti [820] e i mobili soggetti a facile deterioramento; 2) costituire pegni [2784] o ipoteche [2808]; 3) procedere a divisioni [713, 1111] o promuovere i relativi giudizi [784]; 4) fare compromessi [806 c.p.c.] e transazioni [1965, 1966] o…
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Art. 344 — Funzioni del giudice tutelare
Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.
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Art. 360 — Funzioni del protutore
Il protutore [346] rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore [380, 382].Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale [78 c.p.c.].Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in…
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Art. 376 — Vendita di beni
Nell’autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.[abrogato]
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Art. 345 — Denunzie al giudice tutelare
L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore [2] ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento [620] contenente la designazione di un tutore o di un protutore [360],…
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Art. 361 — Provvedimenti urgenti
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare [344] di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine [78] del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio…
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Art. 377 — Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati [1425] su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa [799].
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Art. 346 — Nomina del tutore e del protutore
Il giudice tutelare [344], appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela [345], procede alla nomina del tutore e del protutore.
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Art. 362 — Inventario
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario [36, 769 ss. c.p.c.] dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa [46].L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare [43, 45] il termine se le circostanze…
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Art. 378 — Atti vietati al tutore e al protutore
Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica [534, 733 c.p.c.] rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione [43, 45] e le cautele fissate dal giudice tutelare [344].Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono…
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Art. 347 — Tutela di più fratelli
È nominato un solo tutore [348] a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra i minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale [320].
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Art. 363 — Formazione dell’inventario
L’inventario [362] si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare [344], con l’intervento del protutore [360] e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia…
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Art. 379 — Gratuità della tutela
L’ufficio tutelare è gratuito [381].Il giudice tutelare [344] tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore [360], autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate [357].
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Art. 348 — Scelta del tutore
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale [316]. La designazione può essere fatta per testamento [587], per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2703].Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore…
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Art. 364 — Contenuto dell’inventario
Nell’inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile [769 ss. c.p.c.].
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Art. 380 — Contabilità dell’amministrazione
Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto [385] ogni anno al giudice tutelare [46].Il giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente [74 ss. c.c.] o affine [78] del minore.
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Art. 349 — Giuramento del tutore
Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza [353].
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Art. 365 — Inventario di aziende
Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole [2195, 2555], si procede con le forme usate nel commercio o nell’economia agraria alla formazione dell’inventario dell’azienda, con l’assistenza e l’intervento delle persone indicate nell’articolo 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell’inventario generale.
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Art. 381 — Cauzione
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità.Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
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Art. 350 — Incapacità all’ufficio tutelare
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio [393]: 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale [348]; 3) coloro che hanno o sono per…
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Art. 366 — Beni amministrati da curatore speciale
Il tutore deve comprendere nell’inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale [356]. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all’inventario generale.Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici…
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Art. 382 — Responsabilità del tutore e del protutore
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia [1176]. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri [357].Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.