Categoria: Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
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Art. 302 — Inventario [ABROGATO]
[L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro.L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo…
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Art. 303 — Cessazione della potestà dell’adottante [ABROGATO]
[Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della potesta, il tribunale su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, puo dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potesta…
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Art. 304 — Diritti di successione
L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione.I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II [468, 536, 567].
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Art. 305 — Revoca dell’adozione
L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti [disp. att. 35, 127 trans., 314 co. II].
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Art. 306 — Revoca per indegnità dell’adottato
La revoca dell’adozione [307] può essere pronunziata dal tribunale [35] su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale [18 c.p.] non inferiore nel minimo a tre anni.Se…
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Art. 291 — Condizioni
L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi [231] [o legittimati], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare.Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale [312] può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la…
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Art. 307 — Revoca per indegnità dell’adottante
Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell’adottato.
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Art. 292 — Divieto di adozione per diversità di razza [ABROGATO]
[L’adozione non e permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.Il Re o le autorita a cio delegate possono accordare dispensa dall’osservanza di questa disposizione.]
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Art. 308 — Revoca promossa dal pubblico ministero [ABROGATO]
[La revoca dell’adozione puo essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume.]
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Art. 293 — Divieto d’adozione di figli
I figli [nati fuori del matrimonio] non possono essere adottati dai loro genitori.
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Art. 309 — Decorrenza degli effetti della revoca
Gli effetti dell’adozione [298, 299] cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca [324 c.p.c.].Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante[567].
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Art. 294 — Pluralità di adottati o di adottanti
È ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi.Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
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Art. 310 — Cessazione degli effetti dell’adozione [ABROGATO]
[Gli effetti dell’adozione cessano: 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione; 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell’adottante; 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell’adottante.]
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Art. 295 — Adozione da parte del tutore
Il tutore [357] non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione [385, 386], sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia [1179] per il loro adempimento.
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Art. 296 — Consenso per l’adozione
Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando.
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Art. 297 — Assenso del coniuge o dei genitori
Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati [311].Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando [312], pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti…
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Art. 298 — Decorrenza degli effetti dell’adozione
L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia [309, 313]. Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso. Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione. Gli eredi dell’adottante…
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Art. 299 — Cognome dell’adottato
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.Il figlio nato fuori dal matrimonio che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adottante.Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il…
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Art. 300 — Diritti e doveri dell’adottato
L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine [315 ss.], salve le eccezioni stabilite dalla legge [87 n. 6, 7, 8, 9].L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge [468].
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Art. 301 — Potestà e amministrazione dei beni dell’adottato [ABROGATO]
[La potesta sull’adottato e il relativo esercizio spettano all’adottante.L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 .Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore eta dell’adottato, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma puo impiegarne le rendite per le spese di…