Categoria: Capo III – Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio
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Art. 244 — Termini dell’azione di disconoscimento
L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio [245] ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della…
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Art. 245 — Sospensione del termine
Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento della paternità [235] si trova in stato di interdizione per infermità di mente [414] ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 è sospesa [2964], nei suoi confronti,…
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Art. 246 — Trasmissibilità dell’azione
Se il presunto padre o la madre titolari dell’azione di disconoscimento della paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita…
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Art. 247 — Legittimazione passiva
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari [102 c.p.c.] nel giudizio di disconoscimento.Se una delle parti è minore o interdetta [414], l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.Se una delle parti è un minore emancipato [390] o un maggiore…
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Art. 248 — Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità
L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse [100 c.p.c.].L’azione è imprescrittibile [2934].Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori…
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Art. 249 — Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità.
L’azione per reclamare lo stato legittimo spetta al medesimo.L’azione è imprescrittibile [2934].Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.