Categoria: Capo II – Delle prove della filiazione
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Art. 236 — Atto di nascita e possesso di stato
La filiazione [legittima] si prova con l’atto di nascita [452] iscritto nei registri dello stato civile [238, 451].Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato [131] di figlio [legittimo].
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Art. 237 — Fatti costitutivi del possesso di stato
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela [74] fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere [231].In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: [- che la persona abbia sempre portato il cognome del…
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Art. 238 — Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita
Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all’atto stesso.[Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all’atto…
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Art. 239 — Reclamo dello stato di figlio
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato [566 e ss. c.p.], [ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato,] il figlio può reclamare uno stato diverso [, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell’articolo 241.][Parimenti si…
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Art. 240 — Contestazione dello stato di figlio
Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.
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Art. 241 — Prova in giudizio
Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato [236], [o quando il figlio fu scritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti], la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo [col mezzo di testimoni].[Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per…
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Art. 242 — Principio di prova per iscritto [ABROGATO]
[Il principio di prova per iscritto [241, 2724 n. 1] risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.]
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Art. 243 — Prova contraria [ABROGATO]
[La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante [249] non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre [231 ss. c.c.], oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.]
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Art. 243 bis — Disconoscimento di paternità
L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.