Categoria: Sezione IV – Della comunione convenzionale
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Art. 211 — Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.
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Art. 212 — Amministrazione e godimento dei beni parafernali [ABROGATO]
[La moglie ha il godimento e l’amministrazione dei beni parafernali.Se al marito e’ stata conferita la procura ad amministrare tali beni, con l’obbligo di render conto dei frutti, egli e’ tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con…
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Art. 213 — Obbligazioni del marito [ABROGATO]
[Il marito che gode i beni parafernali e’ soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario.]
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Art. 214 — Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito [ABROGATO]
[Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l’amministrazione e il godimento dei beni del marito.]
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Art. 210 — Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni [177] purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell’articolo 161.I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.Non sono derogabili le norme della comunione legale…