Categoria: Sezione II – Del fondo patrimoniale
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Art. 167 — Costituzione del fondo patrimoniale
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con…
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Art. 168 — Impiego ed amministrazione del fondo
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale [180 ss.].
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Art. 169 — Alienazione dei beni del fondo
Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice [32], con provvedimento emesso in camera di consiglio [737 ss. c.p.c.…
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Art. 170 — Esecuzione sui beni e sui frutti
L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
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Art. 171 — Cessazione del fondo
La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento [117] o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice [32, 38] può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del…
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Art. 172 — Riduzione [ABROGATO]
[La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.]
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Art. 173 — Amministrazione [ABROGATO]
[L’amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l’amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.Il coniuge che amministra i beni di cui la proprieta spetta ad altri,…
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Art. 174 — Sostituzione del coniuge amministratore [ABROGATO]
[Qualora il coniuge a cui spetta l’amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l’interesse della famiglia, il tribunale può affidare l’amministrazione all’altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.]
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Art. 175 — Cessazione del vincolo [ABROGATO]
[Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età.In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota…
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Art. 176 — Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio [ABROGATO]
[Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l’amministrazione spetta al coniuge superstite.Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l’amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell’articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a…