Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 159 — Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo.
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Art. 160 — Diritti inderogabili
Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
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Art. 161 — Riferimento generico a leggi o agli usi
Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti [210].
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Art. 162 — Forma delle convenzioni matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali [159, 167 ss., 215 ss.] debbono essere stipulate per atto pubblico [2699] sotto pena di nullità [1350].La scelta del regime di separazione [215] può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio [130].Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte…
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Art. 163 — Modifica delle convenzioni
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico [2699] non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi…
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Art. 164 — Simulazione delle convenzioni matrimoniali
È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali [1415].Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
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Art. 165 — Capacità del minore
Il minore ammesso a contrarre matrimonio [84] è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell’articolo 90.
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Art. 166 — Capacità dell’inabilitato
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni [774], fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione [417], è necessaria l’assistenza del curatore già nominato [424]. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale [732 c.p.c.].
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Art. 166 bis — Divieto di costituzione di dote
È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.