Categoria: Capo V – Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
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Art. 155 — Provvedimenti riguardo ai figli
In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.
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Art. 155 bis — Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso [ABROGATO]
[Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo…
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Art. 155 ter — Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli [ABROGATO]
[I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita del contributo.]
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Art. 155 quater — Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza [ABROGATO]
[Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o…
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Art. 155 quinquies — Disposizioni in favore dei figli maggiorenni [ABROGATO]
[Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente…
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Art. 155 sexies — Poteri del giudice e ascolto del minore [ABROGATO]
[Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le…
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Art. 156 — Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge [38] cui non sia addebitabile la separazione [151] il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri [548, 585].L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.Resta fermo l’obbligo di…
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Art. 156 bis — Cognome della moglie
Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito [143 bis], quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio.
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Art. 157 — Cessazione degli effetti della separazione
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione [154] .La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo…
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Art. 158 — Separazione consensuale
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice [150; 711 c.p.c.].[omissis]
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Art. 149 — Scioglimento del matrimonio
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge [65, 68].Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82 o dell’articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge [191].
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Art. 150 — Separazione personale
È ammessa la separazione personale dei coniugi [155, 156, 156 bis, 191, 297, 548, 585; 70, 706 ss. c.p.c.].La separazione può essere giudiziale [151] o consensuale [158] [232, 234; 708 c.p.c.].Il diritto di chiedere la separazione giudiziale [706 c.p.c.] o la omologazione di quella consensuale [711 c.p.c.] spetta esclusivamente ai coniugi.
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Art. 151 — Separazione giudiziale
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia…
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Art. 152 — Separazione per condanna penale [ABROGATO]
[La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell’ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l’interdizione è anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ne è consapevole.]
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Art. 153 — Separazione per non fissata residenza [ABROGATO]
[La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.]
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Art. 154 — Riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta [157].