Categoria: Sezione VIII – Disposizioni penali
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Art. 138 — Altre infrazioni
È punito con la sanzione amministrativa stabilita nell’articolo 135 l’ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
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Art. 139 — Cause di nullità note a uno dei coniugi
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio [117 ss.], l’abbia lasciata ignorare all’altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa da euro 41 a euro 206.
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Art. 140 — Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’articolo 89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 82.
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Art. 141 — Competenza
[I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale].
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Art. 142 — Limiti d’applicazione delle precedenti disposizioni
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.
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Art. 134 — Omissione di pubblicazione
Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 41 a euro 206 gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione [93 ss.].
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Art. 135 — Pubblicazione senza richiesta o senza documenti
È punito con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 103 l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’articolo 97.
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Art. 136 — Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile
L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309.
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Art. 137 — Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
È punito con la sanzione amministrativa da euro 30 a euro 206 l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente [106, 109].La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni 107, 110; disp. att. 116].