Categoria: Sezione VII – Delle prove della celebrazione del matrimonio
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Art. 130 — Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile [107, 109, 162].Il possesso di stato [131], quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione [132].
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Art. 131 — Possesso di stato
Il possesso di stato, conforme all’atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma [107, 132, 238].
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Art. 133 — Prova della celebrazione risultante da sentenza penale
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale [654], l’iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.