Categoria: Sezione V – Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello stato
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Art. 115 — Matrimonio del cittadino all’estero
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo [84 ss. c.c.], anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.[La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune…
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Art. 116 — Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.]Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute…