Categoria: Sezione IV – Della celebrazione del matrimonio
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Art. 113 — Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile
Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità [116 disp.…
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Art. 114 — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali [ABROGATO]
[Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’articolo 111.]
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Art. 106 — Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale [110] davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione [93, 94, 109, 137, 138, 116 comma 2].
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Art. 107 — Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni [137], anche se parenti [74], dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente [111], l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito…
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Art. 108 — Inapponibilità di termini e condizioni
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine [1184] né a condizione [1353].Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione…
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Art. 109 — Celebrazione in un comune diverso
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’articolo 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’articolo 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione [107, 130] e in esso…
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Art. 110 — Celebrazione fuori della casa comunale
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale [106], l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articolo 107 [137, 138].
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Art. 111 — Celebrazione per procura
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura [287].La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro…
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Art. 112 — Rifiuto della celebrazione
L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge [84 ss., 93 ss., 98, 138].Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi [98, 138].Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [737…