Categoria: Sezione III – Delle opposizioni al matrimonio
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Art. 103 — Atto di opposizione
L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla [102], le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio [47] nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.[L’atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel…
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Art. 104 — Effetti dell’opposizione
[L’opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalle legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l’opposizione].Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero [102], può essere condannato al risarcimento dei danni.
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Art. 105 — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali [ABROGATO]
[Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia reale.]
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Art. 102 — Persone che possono fare opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.Il diritto…