Categoria: Sezione II – Delle formalità preliminari del matrimonio
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Art. 98 — Rifiuto della pubblicazione
L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto [112, 136].Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [737 c.p.c.].
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Art. 99 — Termine per la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
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Art. 100 — Riduzione del termine e omissione della pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione [95]. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando gli sposi…
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Art. 101 — Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione [93] e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa [84, 86, 87 nn. 1,…
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Art. 93 — Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile [100, 101, 116, 134, 135].[La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o…
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Art. 94 — Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta [96] all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza [43] ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi [106].[Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza] .[L’ufficiale dello stato civile cui si domanda la…
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Art. 95 — Durata della pubblicazione [ABROGATO]
[L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.]
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Art. 96 — Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione [94] deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
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Art. 97 — Documenti per la pubblicazione [ABROGATO]
[Chi richiede la pubblicazione deve presentare all’ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell’atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all’ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la…