Categoria: Sezione I – Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
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Art. 84 — Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio [117].Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni [90, 165].Il…
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Art. 85 — Interdizione per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente [102, 116, 119, 414].Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa [417], il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio [104]; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato [324…
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Art. 86 — Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio [65, 68, 102, 116, 117, 124; 562 c.p.] o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.
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Art. 87 — Parentela, affinità, adozione
Non possono contrarre matrimonio fra loro [117 c.c.]: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [legittimi o naturali] [75 c.c.]; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [101, 116 comma 2 c.c.]; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta [78…
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Art. 88 — Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra [117 c.c., 56, 575 ss. c.p.].Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
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Art. 89 — Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, n. 2, lettere b) ed f),…
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Art. 90 — Assistenza del minore
Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale [38] o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono [165], un curatore speciale che assista il minore [2] nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [159 ss. c.c.].
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Art. 91 — Diversità di razza o di nazionalità [ABROGATO]
[I matrimoni tra persone appartenenti a razze diversi sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali.Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalità straniera.]
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Art. 92 — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali [ABROGATO]
[Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali e’ richiesto l’assenso del Re .]