Categoria: Titolo V – Della parentela e dell’affinità (artt. 74-78)
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Art. 74 — Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi…
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Art. 75 — Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.
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Art. 76 — Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite .Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
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Art. 77 — Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela [74, 87, 572] oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
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Art. 78 — Affinità
L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge [76].Nella linea e nel grado [75, 76] in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [434 n.…