Categoria: Capo I – Dell’assenza
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Art. 49 — Dichiarazione di assenza
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l’articolo precedente, che sia dichiarata l’assenza.
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Art. 50 — Immissione nel possesso temporaneo dei beni
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza [730 c.p.c.], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente [587], se vi sono.Coloro che sarebbero eredi testamentari [592 c.c.] o legittimi [587, 565], se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia…
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Art. 51 — Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente
Il coniuge dell’assente [117], oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [159] e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare [433] da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente.
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Art. 52 — Effetti della immissione nel possesso temporaneo
L’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni.Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell’articolo seguente.
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Art. 53 — Godimento dei beni
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all’assente il terzo delle rendite.
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Art. 54 — Limiti alla disponibilità dei beni
Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni [50] non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno [2784], se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate [725 ss. c.p.c.].
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Art. 55 — Immissione di altri nel possesso temporaneo
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale [821].
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Art. 56 — Ritorno dell’assente o prova della sua esistenza
Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o è provata l’esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’articolo 48.I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora [1219] continuano a godere i…
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Art. 57 — Prova della morte dell’assente
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
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Art. 48 — Curatore dello scomparso
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza [43], su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [565] o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in…