Categoria: Titolo III – Del domicilio e della residenza (artt. 43-47)
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Art. 43 — Domicilio e residenza
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.].La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [144].
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Art. 44 — Trasferimento della residenza e del domicilio
Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge [31].Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si…
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Art. 45 — Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio [43] nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia [144] o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati…
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Art. 46 — Sede delle persone giuridiche
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede…
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Art. 47 — Elezione di domicilio
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.