Categoria: Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni
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Art. 26 — Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione
L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [28, co. 3].
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Art. 27 — Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [28, 2272 n. 2, 2484, n. 2] .Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [2272 n. 4].[L’estinzione è dichiarata dalla autorità governativa,…
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Art. 28 — Trasformazione delle fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [16, 27].La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di…
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Art. 29 — Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica [27] o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima [21]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono…
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Art. 14 — Atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite [16] con atto pubblico [2699] [3].La fondazione può essere disposta anche con testamento.
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Art. 30 — Liquidazione
Dichiarata l’estinzione della persona giuridica [27] o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [31].
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Art. 15 — Revoca dell’atto costitutivo della fondazione
L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta [555, 786, 2331].La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
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Art. 31 — Devoluzione dei beni
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione [30], sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto [16; 15].Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi [32]; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha…
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Art. 16 — Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L’atto costitutivo [14] e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo [27], del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione [25; 1387]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [24]; e, quando trattasi di fondazioni, i…
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Art. 32 — Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
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Art. 17 — Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati [ABROGATO]
[La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa.Senza questa autorizzazione l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto.]
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Art. 33 — Registrazione delle persone giuridiche [ABROGATO]
[In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.Nel registro devono indicarsi la data dell’atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai…
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Art. 18 — Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.
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Art. 34 — Registrazione di atti [ABROGATO]
[Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall’autorità governativa, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l’estinzione, il…
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Art. 19 — Limitazioni del potere di rappresentanza
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
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Art. 35 — Disposizione penale
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice], sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516.
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Art. 20 — Convocazione dell’assemblea delle associazioni
L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente…
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Art. 21 — Deliberazioni dell’assemblea
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [18, 22] gli amministratori non hanno voto.Per modificare l’atto…
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Art. 22 — Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea [21] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
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Art. 23 — Annullamento e sospensione delle deliberazioni
Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto [16] possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.Il presidente del tribunale o il giudice…
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Art. 24 — Recesso ed esclusione degli associati
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto. L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso,…
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Art. 25 — Controllo sull’amministrazione delle fondazioni
L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume [23…