Categoria: Titolo II – L’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (artt. 110-114)
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Art. 110 — L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di…
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Art. 111 — Organi dell’Agenzia
1. Sono organi dell’Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: a) il Direttore; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori; d) il Comitato consultivo di indirizzo. 2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e…
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Art. 112 — Attribuzioni degli organi dell’Agenzia
1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera…
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Art. 113 — Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di…
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Art. 113 bis — Disposizioni in materia di organico dell’Agenzia
1. La dotazione organica dell’Agenzia è determinata in trecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.2. Alla copertura dell’incremento della dotazione organica di duecentosettanta unità, di…
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Art. 113 ter — Incarichi speciali
1. In aggiunta al personale di cui all’articolo 113 bis, presso l’Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle…
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Art. 114 — Foro esclusivo
1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.2. All’Agenzia si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato…