Categoria: LIBRO III – Codice antimafia
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Art. 113 ter — Incarichi speciali
1. In aggiunta al personale di cui all’articolo 113 bis, presso l’Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle…
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Art. 114 — Foro esclusivo
1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.2. All’Agenzia si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato…
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Art. 102 — Direzione distrettuale antimafia
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per…
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Art. 103 — Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e tre magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 5…
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Art. 104 — Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all’attività di coordinamento investigativo
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e sulla relativa Direzione nazionale.
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Art. 105 — Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione…
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Art. 106 — Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371 bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo…
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Art. 107 — Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata
1. Presso il Ministero dell’interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell’interno quale responsabile dell’alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto: a) dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza; b) dal Comandante generale dell’Arma dei…
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Art. 108 — Direzione investigativa antimafia
1. È istituita, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all’associazione medesima.2. Formano…
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Art. 109 — Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dell’interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all’articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.
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Art. 110 — L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di…
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Art. 111 — Organi dell’Agenzia
1. Sono organi dell’Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: a) il Direttore; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori; d) il Comitato consultivo di indirizzo. 2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e…
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Art. 112 — Attribuzioni degli organi dell’Agenzia
1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera…
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Art. 113 — Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di…
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Art. 113 bis — Disposizioni in materia di organico dell’Agenzia
1. La dotazione organica dell’Agenzia è determinata in trecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.2. Alla copertura dell’incremento della dotazione organica di duecentosettanta unità, di…