Categoria: Capo V – Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (artt. 96-99 bis)
-
Art. 96 — Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. Presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica».2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di…
-
Art. 97 — Consultazione della banca dati nazionale unica
1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al decreto previsto dall’articolo 99, comma 1-bis, da: a) i soggetti indicati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto; b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) gli ordini professionali;…
-
Art. 98 — Contenuto della banca dati nazionale unica
1. Nella banca dati nazionale unica sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.2. La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati…
-
Art. 99 — Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica
1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell’innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle…
-
Art. 99 bis — Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall’autocertificazione di cui all’articolo 89 e l’informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall’articolo 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall’autocertificazione, i…