Categoria: Capo III – Le sanzioni
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Art. 73 — Violazioni al codice della strada
1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.
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Art. 74 — Reati del pubblico ufficiale
1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all’articolo 67, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.2.…
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Art. 75 — Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.2. Se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l’arresto anche fuori…
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Art. 75 bis — Violazione delle misure imposte con provvedimenti d’urgenza
Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all’applicazione delle misure di cui all’articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno…
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Art. 76 — Altre sanzioni penali
1. La persona che, avendo ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l’arresto anche fuori…
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Art. 71 — Circostanza aggravante
1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quater 1, 270 quinquies, 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416 bis, 416 ter, 418, 424, 435,…
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Art. 72 — Reati concernenti le armi e gli esplosivi
1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all’articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate…