Categoria: Capo I – Effetti delle misure di prevenzione
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Art. 69 — Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con tutti i Ministri interessati, è costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni e le attestazioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nell’articolo 67, comma 1. Con le stesse modalità…
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Art. 66 — Principi generali
1. L’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonché gli effetti dalla legge espressamente indicati.2. L’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.
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Art. 67 — Effetti delle misure di prevenzione
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per…
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Art. 68 — Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell’articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l’assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.…