Categoria: Capo III – Rapporti con le procedure concorsuali
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Art. 63 — Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
1. Salva l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell’imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.2. Nel caso in cui…
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Art. 64 — Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all’amministratore…
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Art. 65 — Rapporti del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria con il fallimento
1. Il controllo e l’amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento.2. Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all’applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell’amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza.3. Nel caso previsto al comma…