Categoria: Capo II – Accertamento dei diritti dei terzi
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Art. 58 — Domanda del creditore
1. I creditori di cui all’articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.2. La domanda di cui al comma 1 contiene: a) le generalità del creditore; b) la determinazione del credito di cui si chiede l’ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti; c) l’esposizione dei fatti…
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Art. 59 — Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
1. All’udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l’assistenza dell’amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d’ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in…
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Art. 60 — Liquidazione dei beni
1. Dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confisca, l’Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell’ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L’Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente…
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Art. 61 — Progetto e piano di pagamento dei crediti
1. Dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confisca l’Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l’elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l’indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.2. I crediti, nei limiti previsti dall’articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine: 1) pagamento dei…
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Art. 62 — Revocazione
1. Il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e l’Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al…
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Art. 57 — Elenco dei crediti. Fissazione dell’udienza di verifica dei crediti
1. L’amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l’elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all’articolo 54 bis, l’indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l’indicazione…