Categoria: Capo II – La gestione dei beni sequestrati e confiscati
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Art. 44 — Gestione dei beni confiscati
1. L’Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell’articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia medesima ai…
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Art. 40 — Gestione dei beni sequestrati
1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell’attività di ausilio e supporto dell’Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell’articolo 47, primo comma, del regio decreto…
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Art. 41 — Gestione delle aziende sequestrate
1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l’amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all’articolo 36, comma…
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Art. 41 bis — Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate
1. L’accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è richiesto dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall’Agenzia, dopo l’adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa previsti dall’articolo 41, comma 1-sexies.2. I crediti derivanti…
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Art. 41 ter — Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell’articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di: a)…
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Art. 41 quater — Supporto delle aziende sequestrate o confiscate
1. Nella gestione dell’azienda l’amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all’articolo 41 ter, previa autorizzazione del giudice delegato, e l’Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l’azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso…
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Art. 42 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni sono sostenute dall’amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al…
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Art. 43 — Rendiconto di gestione
1. All’esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall’articolo 37, comma 5.2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione…