Categoria: Capo V bis – Trattazione prioritaria del procedimento
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Art. 34 ter — Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale
1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono…