Categoria: Sezione I – Il procedimento applicativo
-
Art. 4 — Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416 bis c.p.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno…
-
Art. 5 — Titolarità della proposta. Competenza
1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune…
-
Art. 6 — Tipologia delle misure e loro presupposti
1. Alle persone indicate nell’articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del…
-
Art. 7 — Procedimento applicativo
1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.2. Il presidente fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate…
-
Art. 8 — Decisione
1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.2. Qualora il tribunale disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.3. A…
-
Art. 9 — Provvedimenti d’urgenza
1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all’articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente.2. Nel caso in cui…