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Art. 188 — Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso
Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena [145 n. 2; c.p.p. 692, 535], e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili [c.c. 2740].L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile,…
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Art. 189 — Ipoteca legale; sequestro
Lo Stato ha ipoteca legale [c.c. 2808 3, 2817] sui beni dell’imputato a garanzia del pagamento: 1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato; 2) delle spese del procedimento; 3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena [188]; 4) delle spese sostenute da un pubblico istituto…
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Art. 190 — Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile
Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile [c.c. 2047-2049, 2054], limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale [189], sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell’imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona…
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Art. 191 — Ordine dei crediti garantiti con [ipoteca] o sequestro
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende [149], sono pagate nell’ordine seguente [c.p.p. 320]: 1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la…
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Art. 192 — Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189 [c.c. 2901].
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Art. 193 — Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189.Nondimeno, per la revoca dell’atto, è necessaria la prova della mala fede dell’altro contraente [c.c. 2901].
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Art. 194 — Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode [c.c. 2901].La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell’atto…
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Art. 195 — Diritti dei terzi
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili [c.c. 2901].
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Art. 196 — Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente
Nei reati commessi da chi è soggetto alla altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era…
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Art. 197 — Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende
Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero…
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Art. 198 — Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili
L’estinzione del reato [150-170] o della pena [171-181] non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
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Art. 199 — Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge [1] e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
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Art. 200 — Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato [4…
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Art. 201 — Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero
Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato [7-10], è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.Nel caso indicato nell’articolo 12, numero 3, l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa [c.p.p. 678].
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Art. 202 — Applicabilità delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
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Art. 203 — Pericolosità sociale
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.
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Art. 204 — Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta [ABROGATO]
[Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno anche in tali casi l’applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all’accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento…
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Art. 205 — Provvedimento del giudice
Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna [c.p.p. 533] o di proscioglimento [c.p.p. 658].Possono essere ordinate con provvedimento successivo [679]: 1) nel caso di condanna, durante l’ esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento,…
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Art. 206 — Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
Durante l’istruzione o il giudizio [c.p.p. 286, 312, 313, 679], può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un ospedale…
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Art. 207 — Revoca delle misure di sicurezza personali
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose [203].La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.[Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima…
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Art. 208 — Riesame della pericolosità
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa [c.p.p. 679].Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi…
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Art. 209 — Persona giudicata per più fatti
Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una…
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Art. 210 — Effetti della estinzione del reato o della pena
L’estinzione del reato [150-170] impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione.L’estinzione della pena [171-181] impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo [205 n. 3, 236, 240], ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state…
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Art. 211 — Esecuzione delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta [202].Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650].L’esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive [215], aggiunte a…
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Art. 211 bis — Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza
Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti…
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Art. 212 — Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza
L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena.Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva [215] è colpita da un’infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in…
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Art. 213 — Stabilimenti destinati all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro
Le misure di sicurezza detentive [215] sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che…
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Art. 214 — Inosservanza delle misure di sicurezza detentive
Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva [215] si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario…
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Art. 215 — Specie
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.Sono misure di sicurezza detentive: 1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216-218]; 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia [219-221]; 3) il ricovero in un manicomio giudiziario [222]; 4) il ricovero in un riformatorio…
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Art. 216 — Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro
Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro: 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione…
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Art. 217 — Durata minima
L’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.
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Art. 218 — Esecuzione
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si…
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Art. 219 — Assegnazione a una casa di cura e di custodia
Il condannato, per delitto non colposo [43], a una pena diminuita per cagione di infermità psichica [89], o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla…
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Art. 220 — Esecuzione dell’ordine di ricovero
L’ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d’infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la…
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Art. 221 — Ubriachi abituali
Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale o per delitti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti, all’uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.Tuttavia, se si tratta di delitti per…
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Art. 222 — Ricovero in un manicomio giudiziario
Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo [96], è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un manicomio giudiziario, per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi [43] o di altri delitti per…
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Art. 223 — Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario
Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può aver durata inferiore a un anno.Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che…
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Art. 224 — Minore non imputabile
Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [228-232].Se,…
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Art. 225 — Minore imputabile
Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile [98], il giudice può ordinare che, dopo l’esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [228-232], tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell’articolo precedente.È sempre applicata una delle predette…
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Art. 226 — Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza
Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non può avere durata inferiore a tre anni [227]. Quando egli ha compiuto gli anni diciotto, il giudice ne ordina l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa…
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Art. 227 — Riformatori speciali
Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso [224, 225, 226, 232], questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli…
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Art. 228 — Libertà vigilata
La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata [c.p.p. 658] è affidata all’Autorità di pubblica sicurezza.Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati [231].Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante…
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Art. 229 — Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata
Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge [212, 215, 219, 221, 224, 225, 230, 233, 234, 669, 692, 701, 713], la libertà vigilata può essere ordinata: 1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno; 2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per…
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Art. 230 — Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata
La libertà vigilata è sempre ordinata: 1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni; 2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale; 3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di…
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Art. 231 — Trasgressione degli obblighi imposti
Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell’articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta [c.p.p. 658, 659].Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione,…
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Art. 232 — Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata
La persona di età minore o in stato d’infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è…
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Art. 233 — Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province
Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato [241-313] o contro l’ordine pubblico [414-421], ovvero di un delitto commesso per motivi politici [8] o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più…
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Art. 234 — Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale [688] o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale [94].Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la…
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Art. 235 — Espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato
Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge [312], quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.[Ferme restando…
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Art. 236 — Specie: regole generali
Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge: 1) la cauzione di buona condotta; 2) la confisca. Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di…
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Art. 237 — Cauzione di buona condotta
La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83. [c.p.p. 319].In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore…
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Art. 238 — Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.
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Art. 239 — Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta
Se, durante l’esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu…
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Art. 240 — Confisca
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [c.p.p. 676, 733, 316 ss., 321 ss., 86 disp. att. c.p.p.].È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del…
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Art. 240 bis — Confisca in casi particolari
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416,…
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Art. 241 — Attentati contro la integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato [4 2] o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.La pena è aggravata…
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Art. 242 — Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito con l’ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l’ergastolo.Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso…
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Art. 243 — Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo.
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Art. 244 — Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo.Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le…
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Art. 245 — Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.La pena è aumentata [64] se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della…
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Art. 246 — Corruzione del cittadino da parte dello straniero
Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni…
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Art. 247 — Favoreggiamento bellico
Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano [268], o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento,…
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Art. 248 — Somministrazione al nemico di provvigioni
Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero [7, 8].
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Art. 249 — Partecipazione a prestiti a favore del nemico
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero [7, 8].
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Art. 250 — Commercio col nemico
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato [4 2], il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell’articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni…
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Art. 251 — Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato [268] o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello…
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Art. 252 — Frode in forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a…
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Art. 253 — Distruzione o sabotaggio di opere militari
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato [268] è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.Si applica la pena dell’ergastolo: 1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno…
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Art. 254 — Agevolazione colposa
Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Art. 255 — Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione…
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Art. 256 — Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
Chiunque si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato [268] o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in…
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Art. 257 — Spionaggio politico o militare
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato [268] o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.Si applica la pena dell’ergastolo: 1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in…
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Art. 258 — Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.Si applica l’ergastolo se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [268].Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto ha…
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Art. 259 — Agevolazione colposa
Quando l’esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.Si applica la reclusione da tre a quindici anni…
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Art. 260 — Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato [682]; 2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di…
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Art. 261 — Rivelazione di segreti di Stato
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell’articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.Se…
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Art. 262 — Rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione
Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.Se il…
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Art. 263 — Utilizzazione dei segreti di Stato
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni…
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Art. 264 — Infedeltà in affari di Stato
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato [268], si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
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Art. 265 — Disfattismo politico
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a…
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Art. 266 — Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non…
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Art. 267 — Disfattismo economico
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa…
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Art. 268 — Parificazione degli Stati alleati
Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
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Art. 269 — Attività antinazionale del cittadino all’estero [ABROGATO]
[Il cittadino che, fuori dal territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque…
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Art. 270 — Associazioni sovversive
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito…
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Art. 270 bis — Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.Ai fini della legge penale, la…
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Art. 270 bis 1 — Circostanze aggravanti e attenuanti
Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l’aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le…
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Art. 270 ter — Assistenza agli associati
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente.Non…
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Art. 270 quater — Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici…
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Art. 270 quater 1 — Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo
Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
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Art. 270 quinquies — Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di…
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Art. 270 quinquies 1 — Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies è punito con…
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Art. 270 quinquies 2 — Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
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Art. 270 sexies — Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o…
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Art. 270 septies — Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il…
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Art. 271 — Associazioni antinazionali [ABROGATO]
[Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da…
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Art. 337 — Resistenza a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339].
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Art. 339 bis — Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di…
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Art. 340 — Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433], cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere…
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Art. 341 — Oltraggio a un pubblico ufficiale [ABROGATO]
[Chiunque offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al…