Autore: blob
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Art. 84 — Svolgimento delle udienze
Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all’udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l’autorizzazione ad interloquire.Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel…
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Art. 83 ter — Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale
L’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l’udienza di prima comparizione.Il giudice, se ravvisa l’inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del…
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Art. 83 bis — Trattazione scritta della causa
Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell’art. 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l’altra parte deve rispondere.
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Art. 83 — Ordine di trattazione delle cause
Il giudice istruttore fissa l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.
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Art. 82 — Rinvio delle udienze di prima comparizione e d’istruzione
Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d’ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice.La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima…
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Art. 81 bis — Calendario del processo
I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d’ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini…
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Art. 81 — Fissazione delle udienze d’istruzione
Le udienze d’istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.Nello stesso processo l’intervallo tra l’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d’istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà…
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Art. 80 bis — Rinvio al collegio nell’udienza di prima comparizione
La rimessione al collegio, a norma dell’art. 187 del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
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Art. 80 — Determinazione delle udienze dei giudici istruttori
Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell’anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d’istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte…
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Art. 79 — Sostituzione del giudice istruttore
La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell’articolo 174 del codice è disposta d’ufficio o su istanza di parte.L’istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.L’istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d’ufficio.
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Art. 78 — Astensione del giudice istruttore
Il giudice istruttore, che riconosce l’esistenza di un motivo di astensione a norma dell’articolo 51 del codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.Se il motivo d’astensione sorge dopo che l’istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo dell’ufficio giudiziario competente…
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Art. 77 — Ritiro del fascicolo di parte
Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell’articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio.In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.
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Art. 76 — Potere delle parti sui fascicoli
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.
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Art. 75 — Nota delle spese
Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.
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Art. 74 — Contenuto del fascicolo di parte
Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d’intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d’ufficio.Il cancelliere,…
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Art. 73 — Copia degli atti di parte
Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell’articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d’ufficio.Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.
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Art. 72 — Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo
Insieme con la nota d’iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d’ufficio che il cancelliere forma a norma dell’articolo 168 secondo comma del codice.Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.
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Art. 71 — Nota d’iscrizione a ruolo
La nota d’iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
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Art. 70 ter — Notificazione della comparsa di risposta
La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore…
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Art. 70 bis — Computo dei termini di comparizione
I termini di comparizione, stabiliti nell’art. 163 bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all’udienza fissata nell’atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell’articolo 168 bis quarto comma dello stesso Codice.
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Art. 70 — Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione
L’istanza di abbreviazione dei termini di comparizione prevista nell’art. 163 bis ultimo comma del Codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l’udienza di prima comparizione e deve essere…
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Art. 69 bis — Determinazione delle udienze di prima comparizione
Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell’articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d’udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo…
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Art. 69 — Mancata comparizione della parte invitata
Se la parte invitata non si presenta, il conciliatore ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.
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Art. 68 — Istanza di conciliazione
L’istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente.Se l’istanza è proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un’ora determinati per cercare di conciliarle.Se è proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale…
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Art. 67 — Luogo delle udienze [ABROGATO]
[I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comuneIl conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi può tenere l’udienza di discussione.]
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Art. 66 — Tempo degli atti dei conciliatori [ABROGATO]
[I conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi.]
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Art. 65 — Querela di falso
Il conciliatore, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.
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Art. 64 — Pubblicazione della sentenza [ABROGATO]
[La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.]
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Art. 63 — Giudice decidente
La causa deve essere decisa dal conciliatore che ha proceduto all’istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell’articolo 174 del codice.
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Art. 62 — Udienza di discussione
Il conciliatore, quando dichiara chiusa l’istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell’articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.L’udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell’ufficio o delle parti…
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Art. 61 — Ordine di trattazione e discussione delle cause
Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell’articolo 163 bis del codice.
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Art. 60 — Tempo degli atti di istruzione
Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal conciliatore non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell’ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza.
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Art. 59 — Dichiarazione di contumacia
La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal conciliatore a norma dell’articolo 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza.
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Art. 58 — Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio
Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell’articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.
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Art. 57 — Rinvio dell’udienza di comparizione
Se non vi è udienza nel giorno fissato nell’atto di citazione o nel processo verbale indicato nell’articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s’intende rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.Se nell’udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il conciliatore dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la…
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Art. 56 — Designazione del giudice per ciascuna causa
Dopo il deposito in cancelleria dell’atto introduttivo del giudizio a norma dell’articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell’udienza fissata a norma dell’articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell’atto, il capo dell’ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell’istruzione della causa.Se nel giorno fissato…
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Art. 55 — Distribuzione delle udienze tra i magistrati
Il capo dell’ufficio di conciliazione distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all’ufficio.
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Art. 54 — Determinazione dei giorni d’udienza
Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell’ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d’intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l’anno in ciascuna sala di udienza dell’ufficio del giudice di…
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Art. 53 — Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi
I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.
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Art. 52 — Liquidazione del compenso
Il compenso agli ausiliari di cui all’articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell’attività svolta.
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Art. 51 — Destinazione della copia dell’atto notificato depositata in cancelleria
La copia che l’ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell’articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d’ufficio.Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l’ufficiale giudiziario deve certificare la data dell’avvenuto deposito in cancelleria.
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Art. 50 — Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami
L’istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell’articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce all’atto.Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.
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Art. 49 — Nota da consegnarsi al pubblico ministero
L’ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell’atto, una nota contenente: 1) l’indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione; 2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario; 3) la natura…
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Art. 48 — Avviso al destinatario della notificazione
L’avviso prescritto nell’articolo 140 del codice deve contenere: 1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario; 2) l’indicazione della natura dell’atto notificato; 3) l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione; 4) la data…
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Art. 47 — Ora della notificazione
Nella relazione di notificazione di cui all’articolo 148 del codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l’indicazione dell’ora nella quale la notificazione è stata eseguita.
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Art. 46 — Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari
I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile.[[abrogato]]Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza…
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Art. 45 — Forma delle comunicazioni del cancelliere
Quando viene redatto su supporto cartaceo Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell’articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l’altra deve essere conservata nel fascicolo d’ufficio.Il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale…
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Art. 44 — Compilazione dei processi verbali
Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l’intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell’atto e le dichiarazioni da esse rese.
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Art. 43 — Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari [ABROGATO]
[Le spese, tasse, diritti ed onorari relativi agli affari civili concernenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito sono esatti mediante nota compilata dal cancelliere sulle risultanze del registro relativo.A richiesta del cancelliere la nota è resa esecutiva dal capo dell’ufficio giudiziario al quale egli appartiene, con decreto a cui si applicano le…
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Art. 42 — Prelievi dalla somma depositata [ABROGATO]
[Quando è necessario, il cancelliere può eseguire, mediante assegni di pagamento a lui intestati, prelievi dal conto corrente per le spese e i rimborsi, purché le somme che preleva, unite a quelle esistenti presso di lui, non eccedano il quarto della somma complessiva dei depositi eseguiti dalle parti a norma dell’articolo 38, detratte le erogazioni…
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Art. 41 — Deposito delle somme ricevute dal cancelliere [ABROGATO]
[Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere può trattenere presso di sé non più di un quarto della somma complessiva risultante dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell’articolo 38, detratte le erogazioni fatte; gli altri tre quarti debbono essere da lui depositati in un unico conto corrente postale intestato alla cancelleria.]
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Art. 40 — Nota dei depositi e delle spese di cancelleria [ABROGATO]
[In ogni fascicolo d’ufficio il cancelliere deve inserire un foglio diviso in due parti, in una delle quali sono da lui annotati i depositi di carta bollata e l’uso dei singoli fogli e nell’altra i depositi per spese di cancelleria e le erogazioni fatte.]
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Art. 39 — Deposito di cancelleria [ABROGATO]
[La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative. Sul disaccordo, l’ammontare del deposito è fissato dal capo dell’ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell’articolo precedente.]
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Art. 38 — Deposito di cancelleria della parte che si costituisce [ABROGATO]
[La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso, o che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, oltre i depositi specificamente previsti dalla legge, deve consegnare al cancelliere la carta bollata per lo svolgimento del procedimento e una somma per spese di…
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Art. 37 — Modo di tenuta dei registri [ABROGATO]
[I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti né contenere alterazioni o abrasioni.Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione.]
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Art. 36 — Fascicoli di cancelleria
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare.Ogni fascicolo contiene l’indicazione dell’ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell’affare e del giudice stesso, delle…
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Art. 35 — Volumi dei provvedimenti originali
Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d’ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell’articolo 281 sexies.
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Art. 34 — Contenuto del registro cronologico [ABROGATO]
[Nel registro cronologico debbono essere iscritti, appena formati, gli atti originali compilati dal cancelliere o compiuti col suo intervento. In margine a ciascun atto deve essere riportato il numero sotto il quale l’atto stesso è iscritto nel registro cronologico.]
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Art. 33 — Divisione dei registri in più volumi
Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d’ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.Il capo dell’ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l’altro i numeri…
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Art. 32 — Registri di cancelleria della corte suprema di cassazione [ABROGATO]
[Il cancelliere della corte suprema di cassazione deve tenere i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari civili; 2) rubrica alfabetica generale degli affari civili; 3) ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause che sono portate davanti alla sezione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all’udienza.…
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Art. 31 — Registri di cancelleria della corte d’appello [ABROGATO]
[Il cancelliere della corte d’appello deve tenere i registri previsti nei numeri 1 a 7 e 10 a 16 dell’articolo precedente.Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte d’appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei…
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Art. 30 — Registri di cancelleria del tribunale [ABROGATO]
[Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili; 2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili; 3) ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate; 4) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono segnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo…
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Art. 29 — Registri di cancelleria della pretura [ABROGATO]
[Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili; 2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili; 3) ruolo di udienza nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti al pretore, e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all’udienza. Il ruolo è sottoscritto…
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Art. 28 — Registri di cancelleria
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.
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Art. 27 — Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici
Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell’albo formato norma dell’articolo 25.
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Art. 26 — Iscrizione nell’albo
Possono essere iscritti d’ufficio nell’albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o più rami della produzione, che siano indicate dal presidente del consiglio provinciale delle corporazioni.Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d’ufficio, soltanto…
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Art. 25 — Istituzione e formazione dell’albo
Presso ogni tribunale è istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.L’albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l’applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie…
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Art. 24 bis — Elenco nazionale dei consulenti tecnici
Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all’articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico…
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Art. 24 — Liquidazione dei compensi [ABROGATO]
[La liquidazione del compenso al consulente tecnico è fatta con decreto dal giudice che lo ha nominato. Il decreto costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale è posto il pagamento.Il compenso è commisurato alle difficoltà delle indagini e alla durata di esse, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze e dell’entità…
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Art. 23 — Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e…
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Art. 22 — Distribuzione degli incarichi
Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.Il giudice puo’ conferire, con provvedimento motivato, un incarico…
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Art. 21 — Procedimento disciplinare
Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l’addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a…
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Art. 20 — Sanzioni disciplinari
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell’articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l’avvertimento; 2) la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno; 3) la cancellazione dall’albo.
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Art. 19 — Disciplina
La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza del procuratore del Re Imperatore o del presidente dell’associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.Per il…
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Art. 18 — Revisione dell’albo
L’albo è permanente. Ogni due anni il comitato di cui all’articolo 14 deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla…
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Art. 17 — Informazioni
A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva dell’aspirante.
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Art. 16 — Domande d’iscrizione
Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell’atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) certificato di iscrizione all’associazione professionale; 5) i…
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Art. 15 — Iscrizione e permanenza nell’albo
Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i…
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Art. 14 — Formazione dell’albo
L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dall’ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici.Il consiglio predetto ha facoltà di designare,…
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Art. 13 — Albo dei consulenti tecnici
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.L’albo è diviso in categorie.Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto…
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Art. 12 sexies — Disciplina dell’attività di mediatore
L’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
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Art. 12 quinquies — Domande di iscrizione
Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell’atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) attestazione rilasciata dall’associazione professionale ai sensi dell’articolo 7 della legge…
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Art. 12 quater — Iscrizione nell’elenco
Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e…
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Art. 12 ter — Formazione e revisione dell’elenco
L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.Le funzioni di segretario…
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Art. 12 bis — Dei mediatori familiari
Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.
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Art. 12 — Indennità dovute agli esperti [ABROGATO]
[Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennità di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d’appello.]
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Art. 11 — Astensione e ricusazione degli esperti [ABROGATO]
[Per l’astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione può essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.Agli effetti dell’applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d’appello.]
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Art. 10 — Composizione del collegio giudicante [ABROGATO]
[Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui all’articolo precedente, salvo che per motivi eccezionali debba fare la scelta fuori del ruolo tra gli iscritti nell’albo.Il cancelliere dà comunicazione del decreto ai designati e li invita a presentarsi davanti al presidente della…
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Art. 9 — Ruolo degli esperti [ABROGATO]
[Al principio di ogni anno il primo presidente della corte d’appello, sentito il presidente della sezione funzionante come magistratura del lavoro, forma, per ciascuna categoria di iscritti nell’albo, il ruolo degli esperti che debbono concorrere durante l’anno a comporre il collegio.Il primo presidente può revocare per gravi motivi l’iscrizione nel ruolo dell’esperto che ne faccia…
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Art. 8 — Revisione dell’albo [ABROGATO]
[L’albo è permanente. Esso è riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell’articolo 5.Il primo presidente della corte d’appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo…
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Art. 7 — Requisiti per l’iscrizione [ABROGATO]
[Possono essere iscritti nell’albo coloro che hanno particolare competenza in materia di produzione e di lavoro e: 1) sono cittadini italiani, di razza italiana; 2) hanno compiuto il venticinquesimo anno di età; 3) sono forniti di laurea universitaria o di altro titolo equipollente; 4) sono di condotta morale e politica specchiata. Possono essere iscritti, anche…
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Art. 6 — Proposte d’iscrizione [ABROGATO]
[Le iscrizioni nell’albo sono fatte su proposta per ciascuna provincia dei consigli provinciali delle corporazioni.Se non sono fatte proposte di esperti per una categoria, il comitato può provvedere direttamente all’iscrizione di coloro che hanno i requisiti indicati nell’articolo seguente.]
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Art. 5 — Formazione dell’albo [ABROGATO]
[L’albo è tenuto dal primo presidente della corte d’appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.]
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Art. 4 — Albo degli esperti [ABROGATO]
[Presso ogni corte d’appello è istituito un albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro.L’albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione della corte.]
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Art. 3 — Intervento davanti al collegio
Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all’udienza.Il pubblico ministero che interviene all’udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo d’udienza.Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle…
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Art. 2 — Intervento davanti all’istruttore
L’intervento del pubblico ministero davanti all’istruttore avviene nei modi previsti nell’art. 267 del Codice.
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Art. 1 — Richiesta di comunicazione degli atti
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.
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Art. 77 — Entrata in vigore
Il presente decreto entra il vigore il 1 gennaio 1974.
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Art. 76 — Abrogazione
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi non…
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Art. 75 — Accordi internazionali
Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.