Autore: blob
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Art. 74 — Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.
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Art. 71 — Notificazione di atti di autorità straniere
1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui…
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Art. 62 — Responsabilità per fatto illecito
1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si…
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Art. 67 — Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento.
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria ordinaria l’accertamento dei requisiti del riconoscimento.1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 30 del…
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Art. 37 — Giurisdizione in materia di filiazione
1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.
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Art. 45 — Ricorso al giudice
[Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all’articolo precedente, le parti possono chiedere al giudice la determinazione del canone.][La controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone di cui si chiede la determinazione, l’aggiornamento o l’adeguamento, non sia superiore a…
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Art. 44 — Tentativo obbligatorio di conciliazione [ABROGATO]
[La domanda di conciliazione concernente la determinazione, l’aggiornamento e l’adeguamento del canone è presentata al giudice competente. Il giudice convoca le parti, con comunicazione da effettuarsi a cura della cancelleria, per una udienza da tenersi non oltre quindici giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, per l’amichevole componimento della vertenza. Se le parti si conciliano,…
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Art. 43 — Improcedibilità della domanda [ABROGATO]
[La domanda concernente controversie relative alla determinazione, all’aggiornamento e all’adeguamento del canone non può essere proposta se non è preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all’articolo seguente. L’improcedibilità è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.]
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Art. 49 — Passaggio dal rito speciale al rito ordinario [ABROGATO]
[Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito…
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Art. 48 — Passaggio dal rito ordinario al rito speciale [ABROGATO]
[Il pretore quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e…
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Art. 46 — Rinvio alle norme relative al procedimento sulle controversie individuali di lavoro [ABROGATO]
[Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile…
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Art. 50 — Incompetenza del giudice [ABROGATO]
[Quando una causa relativa alle controversie di cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a giudice incompetente, l’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 del codice di procedura civile, ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 420 dello stesso codice. Quando…
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Art. 53 — Consulente tecnico in appello [ABROGATO]
[Il giudice, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437 del codice di procedura civile, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni. Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni prima della nuova udienza.]
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Art. 52 — Cambiamento del rito in appello [ABROGATO]
[Il giudice, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli artt. 48 e 49.]
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Art. 51 — Delle impugnazioni [ABROGATO]
[L’appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45 si propone al tribunale Il procedimento di appello, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di procedura…
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Art. 47 — Poteri istruttori del giudice [ABROGATO]
[Il giudice può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione dell’immobile e l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.]
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Art. 55 — Termine per il pagamento dei canoni scaduti
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale…
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Art. 57 — Esenzioni fiscali ed onorari professionali
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all’articolo 44, sono esenti dall’imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.È abrogata ogni altra disposizione incompatibile…
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Art. 56 — Modalità per il rilascio
1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell’esecuzione entro il termine massimo…
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Art. 54 — Clausola compromissoria
È nulla la clausola con la quale le parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del canone siano decise da arbitri.
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Art. 74 — Rinvio
Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.
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Art. 77 — Integrazione del canone
L’integrazione del canone di locazione consisterà nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all’80% per cento dell’aumento del canone di locazione conseguente all’applicazione dell’equo canone, secondo l’entità e le modalità definite dalla presente legge.Il contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.Ai conduttori…
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Art. 76 — Ripartizione del fondo
Le regioni, con provvedimento del consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalità di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme così ripartite devono servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori meno abbienti.Di norma i…
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Art. 75 — Istituzione del fondo sociale
Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale per l’integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione…
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Art. 81 — Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale
Le variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall’ISTAT sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Art. 80 — Uso diverso da quello pattuito
Se il conduttore adibisce l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione.Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime…
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Art. 78 — Copertura finanziaria
La spesa di lire 240 miliardi derivante dall’applicazione del presente titolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi nell’anno 1978, di lire 25 miliardi nell’anno 1979, di lire 35 miliardi nell’anno 1980, di lire 45 miliardi nell’anno 1981, di lire 55 miliardi nell’anno 1982…
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Art. 82 — Giudizi in corso
Ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.
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Art. 85 — Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Art. 83 — Relazione al Parlamento [ABROGATO]
[Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo all’entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime, delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e…
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Art. 79 — Patti contrari alla legge
È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile locato, può ripetere…
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Art. 194
La segreteria è affidata al capo dell’Ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare.
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Art. 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.
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Art. 199 bis
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.
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Art. 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l’entrata in vigore della legge medesima.Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.
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Art. 198
Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall’esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, su proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle Casse…
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Art. 203
Con Regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.
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Art. 202
Agli effetti dell’art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.
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Art. 205
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937,…
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Art. 206
Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.Dette sanzioni potranno comportare l’ammenda non superiore alle lire duecento.La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un…
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Art. 204
A decorrere dall’entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori ed editori assume la denominazione di Società italiana degli autori ed editori (SIAE) .