Autore: blob
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Art. 20 — Ineleggibilità
1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell’ammonimento.2. Il componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposto alla sanzione della…
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Art. 13 — Trattamento economico dei giudici tributari
1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183.2. Con il decreto di cui…
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Art. 14 — Responsabilità
1. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
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Art. 44 — Disposizioni in favore di piccoli concedenti
A partire dall’anno 1982, a favore dei piccoli concedenti di terreni già affittati ovvero di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai sensi della presente legge, opera una detrazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche pari al dieci per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione.Sono considerati piccoli…
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Art. 4 quater — Commissione di concorso
1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da…
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Art. 52 — Terreni montani destinati ad alpeggio
Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l’alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall’articolo 1, purché non inferiore a sei anni.
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Art. 19 [ABROGATO]
[1. Il presidente del consiglio di presidenza è eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte.2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente del consiglio di presidenza con qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha riportato più voti nella…
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Art. 22 — Votazioni
1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell’ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall’elettore.2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale.3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle…
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Art. 23 — Proclamazione degli eletti. Reclami
1. L’ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell’ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle…
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Art. 24 — Attribuzioni
1. Il consiglio di presidenza: a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; d) formula al Ministro…
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Art. 24 bis — Ufficio del massimario nazionale
1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l’Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all’Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti…
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Art. 17 — Composizione
1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera…
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Art. 29 — Alta sorveglianza
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l’alta sorveglianza sulle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facoltà di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria…
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Art. 29 bis — Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
1. Il Consiglio di presidenza provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio…
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Art. 18 — Durata
1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.
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Art. 31 — Uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. È istituito presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell’esercizio dell’attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.
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Art. 26 — Deliberazioni
1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.
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Art. 28 — Scioglimento del consiglio di presidenza
1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.
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Art. 30 — Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza
1. Il consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all’art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.2. L’ufficio di segreteria, per l’espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di…
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Art. 27 — Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza
1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell’ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con…
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Art. 21 — Elezione del consiglio di presidenza
1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno…
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Art. 32 — Personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. Agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell’art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 è costituito con la dotazione indicata,…
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Art. 34 — Amministrazione del personale delle segreterie
1. Il personale di cui all’art. 32 è amministrato secondo le disposizioni della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e del suo regolamento di attuazione.
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Art. 39 — Rilevazioni statistiche
1. La direzione centrale di cui all’art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all’art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonché ai provvedimenti adottati.2. Le modalità delle rilevazioni previste dal comma 1 e…
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Art. 33 — Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria
1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita dalla data di entrata in funzione delle nuove corti di…
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Art. 37 — Attività di indirizzo agli uffici periferici
1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l’esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sulla base di segnalazioni periodiche…
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Art. 38 — Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi
1. La direzione centrale di cui all’art. 37, comma 1, rileva, sulla base di relazioni trimestrali delle direzioni regionali e compartimentali ed avvalendosi anche del servizio di cui all’art. 36, i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici sono accolti dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo…
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Art. 35 — Attribuzioni del personale delle segreterie
1. I direttori delle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all’organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l’efficienza alle necessità del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno…
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Art. 10 — Giuramento
1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, prima dell’immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio”.2. I presidenti delle corti di…
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Art. 11 — Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento
1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.2. I magistrati tributari di cui…
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Art. 25 — Convocazione
1. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
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Art. 43 — Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali
1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da…
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Art. 47 — Rinunzia all’assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali
1. I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero…
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Art. 41 — Corsi di aggiornamento [ABROGATO]
[1. La scuola centrale tributaria, d’intesa con la direzione centrale di cui all’art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli…
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Art. 42 — Insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1 aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima.2. Dalla stessa data sono soppresse le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della…
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Art. 12 — Decadenza dall’incarico
1. Decadono dall’incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado i quali: a) perdono uno dei requisiti di cui all’art. 7; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall’art. 8; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell’amministrazione pubblica in attività di servizio, dall’impiego per causa diversa dal…
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Art. 36 — Servizi automatizzati
1. È istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull’andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 è…
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Art. 13 bis — Trattamento economico dei magistrati tributari
1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all’articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all’anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al…
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Art. 63 — Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.Data a Roma,…
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Art. 16 — Miglioramenti, addizioni e trasformazioni
Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui e ubicato il…
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Art. 51 — Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, salvo quelle di cui all’articolo 35 che hanno effetto a…
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Art. 1 — Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della…
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Art. 2 — Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di…
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Art. 44 ter — Modifica delle tabelle
1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
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Art. 7 — Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
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Art. 8 — Pause
1. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro…
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Art. 45 — Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria
1. Nella prima applicazione del presente decreto il consiglio di presidenza è eletto da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati a norma dell’art. 43.2. Le elezioni hanno luogo entro il 31 dicembre 1996.
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Art. 10 — Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane,…
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Art. 4 — Durata massima dell’orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario di lavoro.2. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di…
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Art. 6 — Criteri di computo
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della media di cui all’articolo 4.2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui…
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Art. 9 — Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.2.…
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Art. 5 — Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro…
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Art. 50 — Regolamenti
1. I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati entro il 28 febbraio 1994.
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Art. 11 — Limitazioni al lavoro notturno
1. L’inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento…
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Art. 13 — Durata del lavoro notturno
1. L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.2. È affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro o…
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Art. 12 — Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione
1. L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall’impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite…
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Art. 16 — Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell’orario di cui all’articolo 3: a) le fattispecie previste dall’articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche; b) le fattispecie…
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Art. 17 — Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con…
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Art. 14 — Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all’articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive…
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Art. 3 — Orario normale di lavoro
1. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
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Art. 49 — Norme abrogate
1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2.2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quarto comma, 13, 13- bis e…
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Art. 15 — Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua…
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Art. 46 — Personale addetto alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado soppresse
1. Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1993 presso le segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dalla stessa data al contingente di cui all’art. 32 e destinato…
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Art. 44 bis — Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996
1. In deroga all’articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.2. Oltre ai…
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Art. 40 — Ufficio del massimario [ABROGATO]
[1. È istituito presso ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle corti di giustizia tributaria di primo grado provinciali aventi sede nella sua circoscrizione.2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell’ambito del contingente di…
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Art. 44 — Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale
1. Coloro che sono rimasti a comporre la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale fino alla cessazione dell’attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell’ ordinamento giudiziario tributario e sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti…
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Art. 9 — Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all’articolo 1 bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1…
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Art. 48 — Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie
1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all’art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. È data tuttavia facoltà, in relazione alla necessità di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all’assunzione di idonei…
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Art. 7 — Equiparazione ai coltivatori diretti
Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di…
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Art. 8 — Incompatibilità
01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell’articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.1. Non possono essere componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finché permangono in attività di servizio o…
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Art. 7 — Requisiti generali
1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono: a) essere cittadini italiani; b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione…
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Art. 30
1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all’articolo 29 bis, comma 5, sente gli aspiranti all’adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l’insussistenza dei requisiti per adottare.2. Il decreto di idoneità…
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Art. 31
1. Gli aspiranti all’adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all’articolo 39 ter.2. Nelle situazioni considerate dall’articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare…
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Art. 32
1. La Commissione di cui all’articolo 38, ricevuti gli atti di cui all’articolo 31 e valutate le conclusioni dell’ente incaricato, dichiara che l’adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l’ingresso e la residenza permanente in Italia.2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa: a) quando dalla documentazione trasmessa dall’autorità…
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Art. 33
1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell’articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell’articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.…
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Art. 34
1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell’ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.2. Dal momento dell’ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una…
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Art. 37 bis
1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
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Art. 39 bis
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle loro competenze: a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge; b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l’adozione internazionale, al fine di garantire livelli…
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Art. 38
1. Ai fini indicati dall’articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.2. La Commissione è composta da: a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente…
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Art. 39
1. La Commissione per le adozioni internazionali: a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione; b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale; c) autorizza l’attività degli enti di cui all’articolo…
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Art. 39 ter
1. Al fine di ottenere l’autorizzazione prevista dall’articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell’adozione internazionale, e con idonee qualità morali; b) avvalersi dell’apporto di professionisti in campo sociale, giuridico…
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Art. 42
Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all’estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.
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Art. 39 quater [ABROGATO]
[Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a usufruire dei seguenti benefici: a) l’astensione dal lavoro, quale regolata dall’art. 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni…
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Art. 44
1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di…
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Art. 45
1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.3. In ogni caso, se…
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Art. 43
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all’estero.Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.Competente ad accertare la situazione di abbandono del…
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Art. 36
1. L’adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.2. L’adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali,…
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Art. 48
Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 del codice civile.Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età…
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Art. 49
1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine…
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Art. 51
La revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre…
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Art. 52
Quando i fatti previsti nell’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato o su istanza del pubblico ministero.Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato…
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Art. 53
La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
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Art. 54
Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.
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Art. 37
1. Successivamente all’adozione, la Commissione di cui all’articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell’adottato.2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni…
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Art. 46
Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando.Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se…
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Art. 57
Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all’articolo 44; 2) se l’adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell’adottando, dispone l’esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull’adottante, sul minore e sulla…
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Art. 47
1. L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti…
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Art. 55
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
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Art. 50
Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della responsabilità genitoriale, il tribunale per i minorenni su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente…
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Art. 56
Competente a pronunciarsi sull’adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.Il consenso dell’adottante e dell’adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell’adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. L’assenso delle persone indicate nell’articolo 46 può essere…