Autore: blob
-
Art. 26 — Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione
L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [28, co. 3].
-
Art. 27 — Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [28, 2272 n. 2, 2484, n. 2] .Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [2272 n. 4].[L’estinzione è dichiarata dalla autorità governativa,…
-
Art. 28 — Trasformazione delle fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [16, 27].La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di…
-
Art. 29 — Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica [27] o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima [21]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono…
-
Art. 30 — Liquidazione
Dichiarata l’estinzione della persona giuridica [27] o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [31].
-
Art. 31 — Devoluzione dei beni
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione [30], sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto [16; 15].Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi [32]; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha…
-
Art. 32 — Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
-
Art. 33 — Registrazione delle persone giuridiche [ABROGATO]
[In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.Nel registro devono indicarsi la data dell’atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai…
-
Art. 34 — Registrazione di atti [ABROGATO]
[Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall’autorità governativa, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l’estinzione, il…
-
Art. 35 — Disposizione penale
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice], sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516.
-
Art. 36 — Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
-
Art. 37 — Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione.Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso [24 c.c.].
-
Art. 38 — Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
-
Art. 39 — Comitati
I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
-
Art. 40 — Responsabilità degli organizzatori
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [1292 ss.] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
-
Art. 41 — Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica [12], i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [1292 ss.] delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente [75 ss. c.p.c.].
-
Art. 42 — Diversa destinazione dei fondi
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione [31, 32 c.c.].
-
Art. 42 bis — Trasformazione, fusione e scissione
Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498. L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione…
-
Art. 43 — Domicilio e residenza
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.].La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [144].
-
Art. 44 — Trasferimento della residenza e del domicilio
Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge [31].Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si…
-
Art. 45 — Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio [43] nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia [144] o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati…
-
Art. 46 — Sede delle persone giuridiche
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede…
-
Art. 47 — Elezione di domicilio
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.