Autore: blob
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Art. 1198 — Cessione di un credito in luogo dell’adempimento
Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito [2928], se non risulta una diversa volontà delle parti.È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’articolo 1267.
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Art. 1199 — Diritto del debitore alla quietanza
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza [1195, 1196] e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore [2213 comma 2, 2704, 2726].Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
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Art. 1200 — Liberazione dalle garanzie
Il creditore che ha ricevuto il pagamento [1188] deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità [1208].
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Art. 1201 — Surrogazione per volontà del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo [1180], può [1202] surrogarlo nei propri diritti [754, 756, 2843]. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
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Art. 1202 — Surrogazione per volontà del debitore
Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa…
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Art. 1203 — Surrogazione legale
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto,…
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Art. 1204 — Terzi garanti
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1263.
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Art. 1205 — Surrogazione parziale
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario [1181].
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Art. 1206 — Condizioni
Il creditore è in mora [1207] quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli [1208, 1217] nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione [1175; 160].
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Art. 1207 — Effetti
Quando il creditore è in mora [1206], è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le…
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Art. 1208 — Requisiti per la validità dell’offerta
Affinché l’offerta sia valida è necessario [1215, 1220]: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui [1190]; 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere [1180, 1191]; 3) che comprenda la totalità della somma [1181] o delle cose dovute, dei frutti [820]…
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Art. 1209 — Offerta reale e offerta per intimazione
Se l’obbligazione ha per oggetto danaro [1277 ss.], titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale [73, 74].Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [1182, 1510], l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle [1210, 1211], fatta mediante atto a lui notificato nelle…
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Art. 1210 — Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito [1211 ss.; 77, 78].Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [324], il debitore non può più ritirarlo ed è…
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Art. 1211 — Cose deperibili o di dispendiosa custodia
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia [1207 comma 2] sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale [1209] o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate [2796; 529 ss. c.p.c.] e a depositarne il prezzo…
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Art. 1212 — Requisiti del deposito
Per la validità del deposito è necessario [73]: 1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata [137 c.p.c.] al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata [74]; 2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi [1224, 1284] e i frutti dovuti fino…
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Art. 1213 — Ritiro del deposito
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido [1210 comma 2], il creditore consente che il debitore ritiri il…
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Art. 1214 — Offerta secondo gli usi e deposito
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
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Art. 1215 — Spese
Quando l’offerta reale [1209] e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
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Art. 1216 — Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’articolo 1209 [73, 75; 137 c.p.c].Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha…
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Art. 1217 — Obbligazioni di fare
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso [80].
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Art. 1218 — Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [1221, 1229, 1257, 1307, 1557, 1558, 1673, 1693, 1821, 2740; 160 disp. trans.].
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Art. 1219 — Costituzione in mora
Il debitore [1208, 1220] è costituito in mora [2943] mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [1308; 160].Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione [1460]; 3) quando è scaduto il termine [1183], se la…
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Art. 1220 — Offerta non formale
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo [1181].
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Art. 1221 — Effetti della mora sul rischio
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova [2697] che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore [1805].In qualunque modo sia perita o smarrita [1257] una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi…
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Art. 1222 — Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare: ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.
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Art. 1223 — Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l’inadempimento [2057] o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [2056 comma 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [1225, 1382, 1479 comma 2, 1515, 1516, 1518, 1589, 1591, 1696, 1905, 2056].
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Art. 1224 — Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, [1284 comma 3] gli interessi…
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Art. 1225 — Prevedibilità del danno
Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo [2043] del debitore, il risarcimento [1223] è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.
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Art. 1226 — Valutazione equitativa del danno
Se il danno [1218, 1223] non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa [2056].
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Art. 1227 — Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate [2055].Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza [1175, 2056].
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Art. 1228 — Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro [1229, 1717, 2049].
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Art. 1229 — Clausole di esonero da responsabilità
È nullo [1419] qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore [1228] per dolo o per colpa grave.È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari [1228] costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di…
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Art. 1230 — Novazione oggettiva
La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso [1231 ss., 1320].La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
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Art. 1231 — Modalità che non importano novazione
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine [1183] e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione [1823].
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Art. 1232 — Privilegi, pegno e ipoteche
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito [1233, 2878].
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Art. 1233 — Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi [2745], il pegno [2784] e le ipoteche [2808] del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
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Art. 1234 — Inefficacia della novazione
La novazione è senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria.Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
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Art. 1235 — Novazione soggettiva
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo [1268 ss.].
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Art. 1236 — Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare.
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Art. 1237 — Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
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Art. 1238 — Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito [1240].
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Art. 1239 — Fideiussori
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.
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Art. 1240 — Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione.
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Art. 1241 — Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
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Art. 1242 — Effetti della compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio.La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
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Art. 1243 — Compensazione legale e giudiziale
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquid ed esigibili.Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la…
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Art. 1244 — Dilazione
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.
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Art. 1245 — Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.
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Art. 1246 — Casi in cui la compensazione non si verifica
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi: 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato [1168]; 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato; 3) di credito dichiarato impignorabile; 4) di rinunzia alla compensazione…
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Art. 1247 — Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un’ipoteca o un pegno.
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Art. 1248 — Inopponibilità della compensazione
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione [1260] che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione [1264].
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Art. 1249 — Compensazione di più debiti
Quando una persona ha verso un’altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1193.
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Art. 1250 — Compensazione rispetto ai terzi
La compensazione non si verifica [1830] in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [978 ss] o di pegno [2800] su uno dei crediti [2917].
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Art. 1251 — Garanzie annesse al credito
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l’esistenza di questo per giusti motivi.
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Art. 1252 — Compensazione volontaria
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
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Art. 1253 — Effetti della confusione
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue [1014 n. 2, 1072, 1303], e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
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Art. 1254 — Confusione rispetto ai terzi
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [978 ss.] o di pegno [2800] sul credito.
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Art. 1255 — Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.
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Art. 1256 — Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile [1218, 1463].Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento [1219]. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione [1325 n. 2] o alla natura dell’oggetto,…
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Art. 1257 — Smarrimento di cosa determinata
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente.
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Art. 1258 — Impossibilità parziale
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile [1181, 1464, 1672, 2175].La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.
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Art. 1259 — Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile [1256], in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.
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Art. 1260 — Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito [1198, 2112], anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge [323 comma 3, 378, 447].Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al…
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Art. 1261 — Divieti di cessione
I magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati,i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di…
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Art. 1262 — Documenti probatori del credito
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
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Art. 1263 — Accessori del credito
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi [2745 ss.], con le garanzie personali [1936 ss.] e reali [2784 ss.] e con gli altri accessori [1248].Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente…
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Art. 1264 — Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.
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Art. 1265 — Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto…
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Art. 1266 — Obbligo di garanzia del cedente
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione [1410]. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in…
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Art. 1267 — Garanzia della solvenza del debitore
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno [19 l. camb.]. Ogni…
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Art. 1268 — Delegazione cumulativa
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.
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Art. 1269 — Delegazione di pagamento
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato.Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
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Art. 1270 — Estinzione della delegazione
Il delegante può revocare [1324] la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.Il delegato può assumere l’obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.
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Art. 1271 — Eccezioni opponibili dal delegato
Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.Il delegato non può…
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Art. 1272 — Espromissione
Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo.Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.Può opporgli invece le eccezioni…
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Art. 465 — Indegnità del genitore
Colui che è escluso per indegnità dalla successione [463 c.c.] non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli [467], i diritti di usufrutto [324 c.c.] o di amministrazione [320 c.c.] che la legge accorda ai genitori.
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Art. 466 — Riabilitazione dell’indegno
Chi è incorso nell’indegnità [463 c.c.] è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico [2699 c.c.] o con testamento [587 c.c.].Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei…
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Art. 467 — Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti [legittimi e naturali] nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può [463] o non vuole accettare l’eredità o il legato.Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o…
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Art. 468 — Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta [75 c.c.], a favore dei discendenti dei figli [legittimi, legittimati] anche adottivi, [nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto] del defunto, e, nella linea collaterale [75 c.c.], a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato…
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Art. 469 — Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti o il loro numero in ciascuna stirpe.La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe [564 c.c.].Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi [726 c.c.].Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi…
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Art. 470 — Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario
L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente [475, 476 c.c.] o col beneficio d’inventario [484 ss. c.c.].L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore [634 c.c.].
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Art. 471 — Eredità devolute a minori o interdetti
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 .
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Art. 472 — Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni dell’articolo 394.
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Art. 473 — Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.Il presente articolo non si applica alle società [13, 2247 c.c.].
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Art. 474 — Modi di accettazione
L’accettazione può essere espressa [475 c.c.] o tacita [476, 477, 478 c.c.].
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Art. 475 — Accettazione espressa
L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [2699 c.c.] o in una scrittura privata [2702 c.c.], il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede [2648, 2685 c.c.].È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
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Art. 476 — Accettazione tacita
L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede [460, 477, 478, 527, 2648].
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Art. 477 — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La donazione [769 c.c.], la vendita [1470, 1542 c.c.] o la cessione [1260 c.c.], che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità [476 c.c.].
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Art. 478 — Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione [459, 519 ss. c.c.].
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Art. 479 — Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi [459 c.c.].Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia…
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Art. 480 — Prescrizione
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni [481, 485, 487, 525, 2946 c.c.].Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione [456 c.c.] e, in caso d’istituzione condizionale [633 ss. c.c.], dal giorno in cui si verifica la condizione [1353, 1359, 2935 c.c.]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre…
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Art. 481 — Fissazione di un termine per l’accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine [749 c.p.c.] entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde [2694 c.c.] il diritto di accettare [488, 650 c.c.].
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Art. 482 — Impugnazione per violenza o dolo
L’accettazione dell’eredità si può impugnare [483, 1324 c.c.] quando è effetto di violenza [1434 ss. c.c.] o di dolo [1439 c.c.].L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [1442 c.c.].
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Art. 483 — Impugnazione per errore
L’accettazione dell’eredità [1324 c.c.] non si può impugnare se è viziata da errore [482, 1427 ss. c.c.].Tuttavia, se si scopre un testamento [587 c.c.] del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati [649, 662, 663 c.c.] scritti in esso oltre il valore dell’eredità [662, 663 c.c.],…
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Art. 484 — Accettazione col beneficio d’inventario
L’accettazione col beneficio d’inventario [470, 490, 510, 511 c.c.] si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456 c.c.], e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale [52, 53 disp. att.].Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta,…
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Art. 485 — Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni
Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione [465 c.c.] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui…
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Art. 486 — Poteri
Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità.Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinché la rappresenti in giudizio [529 c.c.; 78 ss., 780 c.p.c.].
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Art. 487 — Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni
Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario [484 c.c.] fino a che il diritto di accettare non è prescritto [480 c.c.].Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a…
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Art. 488 — Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria
Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’articolo 481, deve entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice [487, 496, 500 c.c.].L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione [749 c.p.c.].
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Art. 489 — Incapaci
I minori [2 c.c.], gli interdetti [414 c.c.] e gli inabilitati [415 c.c.] non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario [471, 472 c.c.], se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione [431 c.c.], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente…